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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Corte Costituzionale, sentenza del 20 luglio 2011, n. 245

 
Giudicando su un rinvio promosso dal Tribunale di Catania, con la sentenza n. 245 dd. 25 luglio 2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che ha posto quale condizione per l'effettuazione delle pubblicazioni di matrimonio da parte dell'ufficiale di stato civile nei casi in cui uno o entrambi i nubendi siano cittadini stranieri, l'esibizione da parte di questi della documentazione attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.Secondo la Corte Costituzionale, infatti, il diritto a contrarre matrimonio costituisce un diritto umano fondamentale discendente dagli articoli 2 e 29 della Costituzione, ed espressamente enunciato nell'articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e nell'articolo 12della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Come tale, tale diritto spetta «ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani», con la conseguente che la «condizione giuridica dello straniero non deve essere pertanto considerata come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi».Ugualmente, secondo la Corte costituzionale, la normativa introdotta dal "pacchetto sicurezza" ha determinato una violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in quanto ha violato i vincoli derivanti dalla nostra adesione e ratifica della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali.