Tribunale di Venezia, sentenza n.2189 del 17.12.2010
Proferire nei confronti di stranieri insulti che, lungi dal rimanere “mere aberranti manifestazioni del pensiero”, si traducono in incitamento ad agire violentemente e compiere un’aggressione ai danni degli stessi, fonda l’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 3 L. 205/93.
La condotta intollerante manifestata con frasi offensive - “dateci i permessi di soggiorno albanesi di merda”, (..) “stranieri di merda” – poi sfociata in una vera e propria aggressione ulteriormente accompagnata da urla dal chiaro tenore razzista - “stranieri di merda vi ammazziamo tutti”- palesa la finalità di discriminazione o di odio - etnico razziale della condotta criminosa e la sua idoneità a rendere percepibile ed a suscitare in altri identici sentimenti di odio nonché a generare ulteriori comportamenti discriminatori.