Tribunale di Genova, sez. Lavoro, ordinanza del 19 luglio 2011
Discriminatoria l'esclusione di una cittadina ecuadorenia da una selezione indetta dalla Provincia di Genova per operatori socio-sanitari. L'esclusione era stata motivata dalla mancanza del requisito della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'UE, che secondo gli enti locali in questione, sarebbe richiesta dall'art. 2 del d.p.r. n. 487/94. Secondo il giudice del lavoro di Genova, dunque, la riserva di cittadinanza italiana o comunitaria, prevista dal d.p.r. n. 487/94 ai fini dell'accesso agli impieghi civili nella pubblica amministrazione, deve ritenersi abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico immigrazione (d.lgs. n. 286/98), né può ritenersi che la norma successiva di cui all'art. 70 comma 13 del d.lgs. n. 165/2001 possa riportarla in vita in quanto deve trovare un interpretazione costituzionalmente conforme e dunque coerente con il dettato della Convenzione OIL n. 143/75, secondo la quale lo Stato parte può limitare l'accesso del lavoratore migrante a determinate occupazioni o funzioni solo quanto tale restrizione sia necessaria nell'interesse dello Stato e dunque, al pari di quanto previsto per i cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea e dei loro familiari, riguardi impieghi che implichino l'esercizio di pubblici poteri o di funzioni di interesse nazionale.
Depositata in cancelleria il 19 luglio 2011