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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Genova, sez. Lavoro, ordinanza n. 1329 del 29 giugno 2011

 
Discriminatoria l'esclusione di un cittadino bielorusso da un concorso pubblico per programmatore CED indetto dal Comune di Savona. L'esclusione era stata motivata dalla  mancanza del requisito della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'UE, che secondo gli enti locali in questione, sarebbe richiesta dall'art. 2 del d.p.r. n. 487/94.Secondo il giudice del lavoro di Genova, dunque, la riserva di cittadinanza italiana o comunitaria, prevista dal d.p.r. n. 487/94 ai fini dell'accesso agli impieghi civili nella pubblica amministrazione, deve ritenersi abrogata con l'entrata in vigore del Testo Unico immigrazione (d.lgs. n. 286/98), né può ritenersi che la norma successiva di cui all'art. 70 comma 13 del d.lgs. n. 165/2001 possa riportarla in vita in quanto deve trovare un interpretazione costituzionalmente conforme e dunque coerente con il dettato della Convenzione OIL n. 143/75, secondo la quale lo Stato parte può limitare l'accesso del lavoratore migrante a determinate occupazioni o funzioni solo quanto tale restrizione sia necessaria nell'interesse dello Stato e dunque, al pari di quanto previsto per i cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea e dei loro familiari, riguardi impieghi che implichino l'esercizio di pubblici poteri o di funzioni di interesse nazionale.
 
Depositata in cancelleria il 29 giugno 2011