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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale ordinario di Genova, ordinanza n. 1608 del 16 agosto 2011

 
E' discriminatoria l'esclusione dei cittadini di Paesi terzi non membri dell'UE dalle selezioni per gli incarichi di rilevatori comunali nel censimento generale della popolazione.Secondo il giudice di Genova, l'amministrazione comunale non poteva fare riferimento alla normativa che prevedrebbe - secondo l'interpretazione governativa- il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria per l'accesso agli impieghi civili nella Pubblica amministrazione di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 487/94, in quanto gli incarichi di rilevatori comunali del censimento non si costituiscono attraverso rapporti pubblici d'impiego, bensì  nelle modalità dei contratti di lavoro parasubordinato per prestazioni occasionali. Pertanto, secondo il giudice di Genova non vi sono ostacoli normativi alla possibilità per i cittadini extracomunitari di essere assunticome rilevatori del censimento in quanto essi godono del principio di parità di trattamento con i cittadini nazionali in materia di diritti civili e di occupazione in virtù di una molteplicità di norme giuridiche , prima fra tutte l'art. 2 del d.lgs. n. 286/98 facente riferimento alla Convenzione OIL n.143/1975.