Corte di Cassazione, sez. II Penale, Sent. del 21 luglio 2010 n. 2798
Il reato di tentata rapina è aggravato ex art. 3 L. 205/93 dalla finalità di discriminazione e di odio etnico–razziale per l’utilizzo dell’espressione “sporco negro” pronunciata in un contesto in cui la pretesa del danaro è collegata alla ragione discriminatoria.
L’aggravante della finalità di discriminazione e di odio etnico, nazionale, razziale o religioso è configurabile quando essa si rapporti al manifesto pregiudizio di inferiorità di una sola razza, non avendo alcun rilievo la mozione soggettiva dell’agente, né la potenziale idoneità della condotta a suscitare in altri il riprovevole sentimento o, comunque, comportamenti discriminatori e atti emulatori, giacché, viceversa, si escluderebbe l’aggravante in tutti i casi in cui l’azione lesiva si svolga in assenza di terze persone