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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Suprema Corte di Cassazione, Sez. V – pen., Sentenza del 28-01-2010, n. 11590

 
Non sussiste l’aggravante della discriminazione razziale o etnica di cui all’art. 3 D.L 122/93  al reato di ingiuria quando l'espressione utilizzata -“italiano di merda”- rimandando, seppur in tono spregiativo, alla stragrande maggioranza della popolazione nazionale, non risulta evocare sentimenti di inferiorità o odio razziale, ma più plausibilmente la disistima verso una singola persona.
 
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Suprema Corte di Cassazione, Sez. V – pen., Sentenza  dd.  28-01-2010 (dep. 25-03-2010), n. 11590