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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Corte Costituzionale, ordinanza n. 199 del 05.06.2007

 

È manifestamente inammissibile la questione di illegittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Verona in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, in relazione all'art. 6, comma 5, del d.l. n. 122 /1993, (misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa), convertito, con modificazioni, nella legge n. 205/1993, nella parte in cui – stabilendo che per i reati indicati all'art. 5, comma 1, del medesimo decreto-legge, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dall'art. 449 del codice di procedura penale, salvo che siano necessarie speciali indagini – non prevede, «secondo l'interpretazione maggioritaria della giurisprudenza di legittimità, […] che l'imputato debba essere presentato in udienza nel termine di quindici giorni dall'arresto o dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato».

 
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L'ordinanza (39 KB)
 
Corte Costituzionale, ordinanza n. 199 del 05.06.2007, dep. il 14.06.2007 – est. Flick