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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Corte di Cassazione, Sez. III Penale, Sent. del 23 gennaio 2007 n. 1872

 

Canzonare un giocatore di colore durante un incontro di calcio, eccitando il disprezzo e lo scherno nei suoi confronti con grida d’intolleranza, rappresenta una chiara manifestazione di intolleranza razziale, vietata dall’art. 2 del d.l. 122/93 e, nella misura in cui venga percepita come incentivazione alla violenza, concretizza una di quelle condotte esemplificate  dalla  L. 401/89 da interpretare secondo i criteri indicati dalla legge sulla eliminazione delle forme di discriminazione razziale n°654/75 ed il principio di non discriminazione di cui all’art. 14 Cedu.

La denuncia o la condanna anche non definitiva per il reato di cui all'articolo 2, comma 2, del d.l. n. 122/1993, convertito in L. n. 205/1993, legittimano il provvedimento questorile adottato ai sensi dell’art. 6 L. 401/89 il quale prevede un divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono le competizioni agonistiche nei confronti delle persone che hanno preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza.

 

 
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Corte di Cassazione, Sez. III Penale, Sent. n. 1872 del 23 gennaio 2007, Pres. Papa, Rel. Tardino.