ASGI

ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
Indietro
 
 

Suprema Corte di Cassazione, Sezione V Penale, sentenza del 20/1/2006 n.9381

 

Non è necessario operare un’autonoma verifica della finalità discriminatoria perseguita se il fatto costitutivo del reato esprime di per sé discriminazione o sentimenti di conflitto o di odio razziale e risulta accertata la responsabilità del reo per la sussistenza dell’elemento psicologico di cui all’art. 43 c.p. Nel reato di ingiuria è opportuno indagare la valenza della locuzione utilizzata. L’uso dell’espressione “sporca negra” risulta implicitamente ed inequivocabilmente connessa ad una connotazione negativa della persona ed al ricorrente pregiudizio di inferiorità della “razza”, peraltro minoritaria nel nostro Paese, delle persone dalla pelle scura. L’univocità semantica dell’espressione da conto di per sé dell’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 3 Legge 205/93.

 
Apri il documento
La Sentenza (34 KB)
 
Suprema Corte di Cassazione, Sezione V Penale,  sentenza del 20/1/2006 n.9381, dep. il 17 marzo 2006