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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Suprema Corte di Cassazione, sez. III-penale, Sentenza del 5.12.2005 n. 46783

 

Il ripetuto rifiuto di fornire un servizio ad utenti stranieri, opposto dal proprietario di un bar a tutti gli extracomunitari, integra il reato di cui all’art. 3 L. 654/75, cosi come modificato dalla L. 205/93 (commissione atti di discriminazione per motivi razziali).

La condotta non occasionale tenuta dall’imputato palesa il suo usuale modo di pensare ed agire consentendo di rinvenire nell’azione la sussistenza del dolo specifico, necessario per la configurazione del reato ascritto,  inteso come coscienza e volontà di offendere la dignità umana di una persona in considerazione della sua razza, della sua etnia o della sua religione.

La tutela offerta dalla norma penale si distingue da quella apprestata dal d.lgs. 286/98 agli artt. 43 e 44, recanti la  disciplina dell’azione civile contro la discriminazione in quanto diversi sono i beni giuridici protetti da tali norme e i quali coincidono, nel primo caso, con la tutela della pari dignità sociale e la repressione penale di comportamenti espressione di discriminazione razziale o etnica e, nel secondo, con l’apprestamento di un meccanismo idoneo a far cessare tempestivamente comportamenti produttivi di discriminazione e consentire ai danneggiati il risarcimento del relativo danno anche non patrimoniale. Le due norme non sono, dunque, in rapporto di specialità.

 

 
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Suprema Corte di Cassazione, sez. III-penale, Sentenza del 5.12.2005 n. 46783, dep. il 21.12.2005