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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Suprema Corte di Cassazione, Sez. V Penale, sentenza del 17.11.2005 n. 44295

 

L’ingiuria, proferita con l’espressione “sporche negre”, seppur motivata da intolleranza e risentimento razziale, non risulta aggravata ex art. 3 L. 205/93 se non consapevolmente finalizzata nè potenzialmente idonea a rendere percepibile e suscitare in altri il sentimento di odio etnico - razziale o a dar luogo al pericolo di immediati o futuri comportamenti discriminatori.

Il reato di ingiuria aggravato da finalità di discriminazione razziale si configura allorquando l’azione delittuosa appaia diretta ed almeno potenzialmente idonea a far percepire all’esterno l’odio etnico razziale o religioso, non essendo sufficiente che l’azione fosse ispirata da tale sentimento.

Il sentimento di odio deve essere inoltre tale da implicare una forte avversione per il soggetto destinatario non potendo identificarsi la discriminazione con qualsivoglia condotta contrastante con un ideale di assoluta e perfetta integrazione e dovendo viceversa attenersi alla definizione che di essa ne dà la Convenzione di New York del 7 marzo 1966, recepita dalla L. 205/93.

 
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Suprema Corte di Cassazione, Sez. V Penale, sentenza n. 44295 del 17 novembre 2005, dep. il 5 dicembre 2005