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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Treviso sentenza del 6.6.2000 n. 492

 

Non sussiste il reato di cui all’art.3 comma 1 lett. a) l. 654/75 (propaganda di idee fondate sull’odio razziale) se frasi offensive e denigratorie verso stranieri sono proferite dinanzi ad un unico interlocutore ed in maniera informale.

La condotta, seppur perpetrata in occasione di una conferenza stampa e alla presenza di diverse persone, è inconciliabile con l'attività di diffusione di idee fondate sull'odio razziale o con l'istigazione ed il proselitismo se mancano riferimenti a fatti o persone determinate e se trattasi di frasi estemporanee ed occasionali, non potendosi ravvisare il dolo specifico dato dalla volontà di diffondere tali idee.

Per gli stessi motivi deve escludersi la sussistenza del reato di incitamento a commettere atti di violenza per motivi razziali di cui all’art. 3 lett. b) L. n. 654/1975 non avendo tale condotta la capacità di provocare concretamente la commissione di reati.

 
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 Tribunale di Treviso, sentenza n. 492 del 6.6.2000 – est. Toppan