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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Suprema Corte di Cassazione, Sez. I- penale, sentenza 16 marzo 1994, n. 556

 

La partecipazione ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, vietata dall'art. 3 della L. 13 ottobre 1975, n. 654 (nel testo sostituito dall'art. l del D.L. 26 aprile 1993 n. 122, conv. con modif. in legge 25 giugno 1993 n. 205), confligge con principi di valore costituzionale, come il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., ma non necessariamente implica, di per sé, eversione dell'ordine democratico, la quale determinerebbe l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 1 L. 6 febbraio 1980, n. 15.

Affinché si possa affermare che il reato stesso sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico", è necessario che lo scopo perseguito sia non soltanto quello della diffusione di idee o di comportamenti contrari a valori tutelati dalla Costituzione, ma anche quello di ottenere, in pratica, l'effettivo risultato di un rivolgimento politico in conseguenza del quale l'assetto istituzionale dello Stato venga radicalmente mutato.

 

Suprema Corte di Cassazione, sez.  I penale, sentenza 16 marzo 1994 n. 556,