Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile, ordinanza n. 6880, udienza del 24 febbraio 2011, dd. 24 marzo 2011
La Suprema Corte, ha stabilito che, in base dagli
artt. 2 lett. g) e 14 del d. lgs. n. 251 del 2007, la misura della protezione sussidiaria si fonda su requisiti distinti rispetto a quelli posti a base del riconoscimento dello status di rifugiato politico e, conseguentemente, essa non richiede altresì il positivo riscontro del fumus persecutionis. Sulla base di questo principio, il richiedente che sia colpito da una misura restrittiva della libertà personale nel suo Paese non può vedersi negata la protezione sussidiaria solo perché non si sia reso autore di opinioni contrastanti con quelle del Governo, occorrendo verificare se ricorra il rischio effettivo di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o a trattamenti detentivi inumani e degradanti.
Depositata in cancelleria il 24 marzo 2011