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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sezione seconda, sentenza del 9 gennaio 2009, n. 370

 
Depositata il 7 febbraio 2009
 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,

Sul ricorso numero di registro generale 1336 del 2008, proposto da:

-OMISSIS- Arifa, in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Furno, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Torino, via Piffetti, 21;

contro

il Ministero dell'Interno (Questura di Torino), in persona del Ministro pro tempore;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento prot. nr. 389/2008 del 19.06.08, notificato il 10.07.08, con il quale il Questore della Provincia di Torino ha disposto il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo proposta dalla ricorrente in data 11.06.07;

e ancora per l'annullamento

degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento; e per ogni ulteriore statuizione.


Visto il ricorso con i relativi allegati;


Vista la memoria difensiva prodotta dalla parte ricorrente;


Visti tutti gli atti della causa;


Dato atto della costituzione, nell'odierna camera di consiglio, del Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino presso la quale domicilia in corso Stati Uniti n. 45, giusta il relativo verbale;


Relatore nella camera di consiglio del giorno 09/01/2009 il dott. Francesco Brandileone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;


Visto l'articolo 21 nono comma della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo sostituito dall'art. 3, primo comma, della Legge 21 luglio 2000 n. 205, che facoltizza, in sede di decisione della domanda cautelare, il Tribunale amministrativo regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria ed ove ne ricorrano i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, a definire il giudizio nel merito a norma dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.


Rilevato che, nella specie, il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata ai sensi dell'articolo 26 della legge della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall'art. 9 della Legge 21 luglio 2000 n. 205, stante anche la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;


Sentiti sul punto i difensori delle parti costituite, come da verbale d'udienza;


Ravvisata la manifesta fondatezza del gravame, con riguardo ai sottoindicati profili:


Considerato che l'atto di diniego impugnato dà atto che la ricorrente "ha prodotto a questo Ufficio documentazione relativa ad attività autonoma, con ditta individuale, avente inizio attività datato 12.03.2008, il cui reddito non viene dalla medesima documentato con la prevista dichiarazione dei redditi, ex art. 16, co. 3 lett. b) D.P.R. 394/99 e circa l'andamento della quale non è possibile esprimere un giudizio prognostico" e conseguentemente che "non è stato possibile definire favorevolmente l'istanza, per mancanza di uno dei requisiti fondamentali previsti per l'ottenimento dell'autorizzazione richiesta".


Considerato che:


- parte ricorrente ha allegato alla richiesta e successivamente depositato all'Amministrazione la dichiarazione dei redditi del 2006 che evidenzia per l'anno 2005 un reddito pari ad € 10.422 e la dichiarazione dei redditi del 2007 che evidenzia per l'anno 2006 un reddito pari a € 10.590 ed è attualmente in possesso della dichiarazione dei redditi del 2008, relativa al reddito da lavoro autonomo prodotto nel 2007, pari ad € 5.581.


- le dichiarazioni dei redditi relative agli anni precedenti evidenziano un reddito sufficiente al rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo così come richiesto dalla normativa per due familiari (la richiedente ed il figlio minore in base al combinato disposto dell'art. 9, co. 1 e art. 29, co. 3, lett. b) del D.Lgs. 286/98.


Tenuto conto che il suindicato motivo posto a base dell'atto impugnato evidenzia una carenza e perplessità di motivazione e di istruttoria sotto il profilo che:


- per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo l'ordinamento non prevede, agli effetti dell'accertamento del reddito, un eventuale "giudizio prognostico favorevole" da parte della Questura sull'andamento economico della ditta dello straniero né la dimostrazione dei redditi per l'anno in corso, ovvero il 2008, dimostrazione che sarà possibile soltanto al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2008 nell'anno 2009, dato che le disposizioni in vigore richiedono la dimostrazione della sussistenza di requisiti già assodati e costanti nel tempo.


Spese compensate.



P.Q.M.


Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, Sez. II, - Torino - ai sensi dell'articolo 21, nono comma della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo sostituito dall'art. 3, primo comma, della Legge 21 luglio 2000 n. 205, ACCOGLIE il ricorso indicato in epigrafe e per l'effetto annulla l'atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.


Spese compensate.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 09/01/2009 con l'intervento dei Magistrati:


Giuseppe Calvo, Presidente


Francesco Brandileone, Consigliere, Estensore


Richard Goso, Primo Referendario


L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA


Il 07/02/2009


(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)


IL SEGRETARIO