Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. Prima - ter, ordinanza del 20 dicembre 2001, n. 8031
Ricorso n. 09996/2001 - Ord. n. 8031/2001
ha pronunciato la presente
Ordinanza
nella Camera di Consiglio del 20/12/2001
Visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Visto il ricorso proposto da xxxxxxx
contro
Ministero dell'Interno
rappresentato e difeso dall' Avvocatura generale dello Stato
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento di rifiuto del rilascio della carta di soggiorno.
Ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l'accoglimento della sospensiva poiché la norma non richiede la prova della titolarità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma si limita a prescrivere che il motivo in base al quale sia stato rilasciato il permesso consenta l'astratta possibilità di rinnovo " per un numero di volte indeterminato" fatta salva ovviamente la verifica degli altri requisiti, tra cui quello del reddito sufficiente e della serietà delle relative fonti (nel caso di specie quello di Ausiliario di P.G. e consulenza di P.M.) e tenuto conto che l'espressione della norma, ad una prima valutazione, non appare intesa ad escludere dal beneficio ogni diversa modalità di riferimento del reddito, altra essendo e non applicabile nella specie, l'ipotesi in cui il permesso di soggiorno sia stato ab origine rilasciato per lavoro subordinato a tempo determinato.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Sezione prima
accoglie la su indicata domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Roma, 20.12.2001