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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione prima quater, sentenza del 18 novembre 2010 n. 33581

 
Deve essere riconosciuto il diritto alla conversione ai minori "comunque affidati" ad altro soggetto o a un istituto o ente, o che siano stati sottoposti a tutela, per i quali, al sopraggiungere della maggiore età sussistano tutti i requisiti per il rinnovo ad altro titolo del permesso di soggiorno.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex artt. 60 e 74 cod. proc. Amm.;

sul ricorso numero di registro generale 8768 del 2010, proposto da:
XXXXXX, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Nicodemo, con domicilio eletto presso Paolo Nicodemo in Roma, via della Giuliana,32;

contro


Questura di Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento della Questura di Roma notificato in data 29.7.2010 di diniego dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per affidamento in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2010 il dott. Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Con il presente gravame il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Roma con il quale si dispone il diniego di conversione del suo “permesso di soggiorno” da permesso per affidamento, a permesso per lavoro subordinato.
Il ricorso ripropone una questione che è già stata esaminata dalla giurisprudenza, anche della Sezione, in senso favorevole al ricorrente.
Alla stregua del costante orientamento giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato Sez. VI 21/10/09 n. 6450; 24/4/09 n. 2545; T.A.R. Toscana Sez. II 16/12/09 n. 3750, ecc. ), ai fini della conversione del permesso di soggiorno rilasciato ad un cittadino extracomunitario di minore età diventato poi maggiorenne, l'art. 32 del D. lgs. n. 286/98 va interpretato nel senso che i commi 1-bis e 1-ter integrano una fattispecie distinta da quella del primo comma, con la conseguenza che le condizioni richieste in tali commi non si cumulano con quelle del primo comma, idonee autonomamente a consentire la conversione del permesso.
Secondo la suddetta giurisprudenza, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, deve essere riconosciuto il diritto alla conversione ai minori "comunque affidati" ad altro soggetto o a un istituto o ente, o che siano stati sottoposti a tutela, per i quali, al sopraggiungere della maggiore età sussistano tutti i requisiti per il rinnovo ad altro titolo del permesso di soggiorno.
Nel caso il ricorrente, già sottoposto a tutela, una volta divenuto maggiorenne, ha dimostrato sia l’inizio di un rapporto di lavoro subordinato, che il possesso di un idoneo alloggio.

Il ricorso è dunque fondato e deve essere accolto.
Le spese, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, anche in considerazione della univocità e risalenza della giurisprudenza ricordata, seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00 in favore del ricorrente.

P.Q.M.


definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1. Accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento di cui in epigrafe.

2. Condanna il Ministero al pagamento delle spese del presente giudizio che vengono liquidate in € 500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Umberto Realfonzo, Consigliere
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/11/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)