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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione prima quater, sentenza 24 novembre 2010 n. 33908

 
Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso di un cittadino straniero a cui era stato rifiutato dal Consolato itlaiano del proprio paese di origine il visto d'ingresso in Italia per lavoro subordinato avendo presentato un passaporto con numero diverso diverso dal numero indicato al momento della richiesta di nulla osta allo sportello unico competente.
 
N. 33908/2010 REG.SEN.

N. 04699/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4699 del 2010, proposto da:
XXX rappresentato e difeso dagli Avvocati Alberto BERTULETTI e Daniela PEPPICELLI ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Roma, Via Paolo Paruta, n. 23;

contro

il Ministero degli Affari Esteri in persona del Ministro legale rappresentante p.t., il Consolato Generale d’Italia in Lagos in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 sono domiciliati ex lege;

per l'annullamento

del provvedimento a prot. n. 698 in data 19 marzo 2010 con il quale il Consolato Generale d’Italia in Lagos ha negato il visto di ingresso per lavoro subordinato a favore del ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e di Consolato Generale A Lagos;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2010 il dott. Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Uditi altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza, anche in relazione alla possibilità di decisione della causa mediante sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


RILEVATO che il ricorso appare manifestamente infondato, avuto riguardo alla relazione istruttoria depositata dalla resistente amministrazione degli esteri e nella quale si pone in rilievo che il numero di serie del passaporto esibito ai fini dell’ottenimento del visto differisce da quello indicato nel SUI e che detto passaporto (CCCC) appartiene alla vecchia serie che i locali “passport officers” hanno l’obbligo di non rilasciare più;

RILEVATO che, invece, parte ricorrente sostiene che il primo passaporto indicato nel Nulla Osta era ancora valido al tempo della richiesta del detto Nulla Osta, mentre è scaduto a luglio 2008 e quindi l’ha dovuto sostituire al momento del colloquio per il visto;

RILEVATO che il ricorrente, anche con memoria per la Camera di Consiglio, nulla oppone a quanto rappresentato dalla resistente Amministrazione degli esteri nella relazione istruttoria alla circostanza specifica per cui i numeri di serie del nuovo passaporto appartengono a titoli che non vengono più rilasciati;

CONSIDERATO che appare del tutto non condivisibile il dedotto difetto di motivazione, come dimostrato dalla circostanza sopra contestata dall’Amministrazione;

CONSIDERATO che, pertanto, viene anche a cadere la censura di violazione degli articoli 3, 4 e 22 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 come dimostrata dalla circostanza che, invece, il ricorrente sarebbe in possesso di tutti i requisiti di legge per ottenere il visto, laddove lo stesso ha esibito il contestato titolo;

CONSIDERATO che, pertanto, il ricorso non appare suscettibile di accoglimento;

RITENUTO che le spese di lite seguano la soccombenza e vadano liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna il ricorrente XXXX al pagamento di Euro 750,00 per spese di giudizio a favore dell’Amministrazione degli Esteri.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)