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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Milano, sez. lavoro, ordinanza del 17 agosto 2010 (causa n. 4742/2010)

 
L’esclusione dei cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia dalla prestazione sociale dei “Buoni vacanza” costituisce una discriminazione diretta vietata dall’ordinamento.
 

Con ordinanza depositata il 17 agosto 2010, il giudice del lavoro di Milano ha accolto il ricorso presentato da due cittadine straniere regolarmente residenti in Italia e dall'ASGI e Avvocati per Niente ONLUS contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo, il Ministero del Turismo e l'Associazione Buoni Vacanza Italia - BVI  per l'esclusione dei cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia dalla prestazione sociale denominata "Buoni Vacanza" introdotta dal decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 25.11.2009 e applicato in base al successivo regolamento. Entrambi i provvedimenti  hanno posto la cittadinanza italiana quale condizione per l'accesso al beneficio sociale, inteso a garantire l'accesso a soggiorni di vacanza presso strutture convenzionate a favore di nuclei familiari a basso reddito.Il giudice del lavoro  ha ritenuto che la clausola di cittadinanza italiana ha fondato una discriminazione diretta  proibita dall'art. 43 del T.U. immigrazione e dall'art. 3 del d.lgs. n. 215/2003 in quanto non sorretta da una ragionevole causa giustificatrice.

Si veda in proposito News sul sito web dell'ASGI dd. 13 agosto 2010 .