Tribunale di Milano, sez. lavoro, ordinanza del 17 agosto 2010 (causa n. 4742/2010)
Con ordinanza depositata il 17 agosto 2010, il giudice del lavoro di Milano ha accolto il ricorso presentato da due cittadine straniere regolarmente residenti in Italia e dall'ASGI e Avvocati per Niente ONLUS contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo, il Ministero del Turismo e l'Associazione Buoni Vacanza Italia - BVI per l'esclusione dei cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia dalla prestazione sociale denominata "Buoni Vacanza" introdotta dal decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 25.11.2009 e applicato in base al successivo regolamento. Entrambi i provvedimenti hanno posto la cittadinanza italiana quale condizione per l'accesso al beneficio sociale, inteso a garantire l'accesso a soggiorni di vacanza presso strutture convenzionate a favore di nuclei familiari a basso reddito.Il giudice del lavoro ha ritenuto che la clausola di cittadinanza italiana ha fondato una discriminazione diretta proibita dall'art. 43 del T.U. immigrazione e dall'art. 3 del d.lgs. n. 215/2003 in quanto non sorretta da una ragionevole causa giustificatrice.
Si veda in proposito News sul sito web dell'ASGI dd. 13 agosto 2010 .