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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Corte di Cassazione, quarta sezione penale, sentenza del 24 aprile 2009, n. 17562

 
rel. Licari
 
Con sentenza del 15/10/2008, il G.I.P. del Tribunale per i minorenni di Firenze, nel prosciogliere per carenza di imputabilità N. D., imputata del reato di furto in abitazione commesso in (OMISSIS) quando era ancora sedicenne, rigettava la richiesta di applicarle provvisoriamente la misura di sicurezza del ricovero in riformatorio giudiziario avanzata dal P.M. ai sensi del d.p.r. n. 448 del 1998, art. 37, comma 2, e, avverso tale decisione, il P.M. proponeva appello ex art. 310 c.p.p.
Il Tribunale per i minorenni di Firenze, respingeva l'appello, ritenendo che nel caso di specie non ricorressero in concreto le condizioni particolari di pericolosità sociale della minore richieste cumulativamente dal citato d.p.r. n. 448 del 1998 art. 37, comma 2.
Tale decisione veniva dal P.M. gravata di ricorso per cassazione e, a sostegno del medesimo, il ricorrente deduceva erronea applicazione della predetta disposizione normativa, rilevando che, al contrario dell'opinione del giudice, essa richiede, non cumulative, ma alternative condizioni di applicabilità della misura di sicurezza in parola e che, tenuto conto dei mezzi usati per commettere il furto ascrittole e dei precedenti dattiloscopici, indicanti ulteriori condotte sospette nel settore dei furti in appartamento, era prognosticabile nei suoi confronti il pericolo di reiterazione in delitti della stessa specie, fermi restando ovviamente i gravi indizi di reità conclamati dalla di lei sorpresa in flagranza di reato.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Con la prima doglianza è riproposta la questione sulla interpretazione della disposizione di cui al citato d.p.r. n. 448 del 1998 art. 37, comma 2, se cioè essa indichi condizioni per l'applicazione provvisoria del riformatorio giudiziario necessariamen-te cumulative ovvero solo alternative tra loro, sicchè, in tale ultima ipotesi, sia sufficiente la ricorrenza di una di tali condizioni per potersi far luogo alla suddetta misu-ra di sicurezza nei confronti di un minore.
Trattasi di questione di diritto già esaminata e decisa correttamente dal Tribunale della Libertà, il quale si è pronunciato a favore della tesi, contraria a quella propugnata dal P.M., quella cioè della necessità che ricorrano in concreto entrambe le condizioni indicate nella disposizione in contestazione, come è reso evidente dalla natura speciale della misura e dalla terminologia usata: "La misura è applicata se ricorrono le condizioni previste dall’art. 224 c.p. (fatto commesso da minore riconosciuto non imputabile e che, al momento del fatto, ha compiuto i 14 ma non ancora i 18 anni) e quando, per le specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, sussiste il concreto pericolo che questi commetta delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l'ordine costituzionale ovvero gravi delitti di criminalità organizzata".
Preso atto della corretta interpretazione data alla disposizione in contestazione, il Tribunale di Firenze ha, poi, persuasivamente spiegato nel provvedimento impugnato che in concreto non era possibile formulare un giudizio prognostico di pericolosità proiettato sulla specie e sulla natura dei reati dei quali la minore potrebbe rendersi nel futuro autrice, in quanto la modesta offensività dell'oggetto da scasso utilizzato (forbicina con punte deformate, le cui caratteristiche non avevano procurato allarme nemmeno nel proprietario, il cui semplice affacciarsi sull'uscio ebbe l'effetto di interrompere l'azione), nonchè i precedenti dattiloscopici per delitti contro il patrimonio, non deponevano per una speciale pericolosità dell'indagata, riferibile alla commissione in futuro di delitti implicanti l'uso di armi o di violenza personale, uniche due specifiche ipotesi, tra quelle indicate in termini crescenti di pericolosità nella disposizione in esame, contigue all'offensività del delitto per cui si procede contro la minore.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.