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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Corte Costituzionale, sentenza del 10 maggio 2010, n. 170

 
rel. Grossi
 
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 3; 2, comma 2, let-tere c) e g); 3, comma 5; e 4 della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11 (Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte), pro-mosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 15 giugno 2009, depositato in cancelleria il 17 giugno 2009 ed iscritto al n. 38 del registro ri-corsi 2009. […].
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato il 15 giugno 2009 e depositato il successivo 17 giugno 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’art. 6 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1 e 3; 2, comma 2, lettere c) e g); 3, comma 5; e 4 della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11, recante «Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte».
A giudizio della parte ricorrente, l’impugnato art. 1, comma 1, «eccede dalla compe-tenza regionale» per il fatto di attribuire valore alla “lingua piemontese” «non solo a fini culturali», come previsto da leggi anche di altre Regioni, ma anche «al fine di parificarla alle lingue minoritarie “occitana, franco-provenzale, francese e walser”» e per potere ad essa conferire «il medesimo tipo di tutela» riconosciuto a queste ultime.
Detta disposizione violerebbe l’art. 6 Cost. «nell’attuazione e nell’interpretazione ad esso data rispettivamente dalla legge n. 482/1999 e dalla giurisprudenza costituzionale»: e, in particolare, essa contrasterebbe, da un lato, con l’art. 2 di questa legge, il quale, stabilendo «tassativamente» «il numero e il tipo di lingue minoritarie da tutelare», «non ricomprende tra le lingue meritevoli di tutela la lingua piemontese»; e, d’altro lato, con la consolidata giurisprudenza costituzionale, la quale «pone in capo al legislatore statale la titolarità del potere d’individuazione delle lingue minoritarie protette, delle modalità di determinazione degli elementi identificativi di una minoranza linguistica da tutelare, nonché degli istituti che caratterizzano questa tutela» (così, da ultimo, con la sentenza n. 159 del 2009 e, in precedenza, con la sentenza n. 406 del 1999, a proposito di un potere di «doveroso apprezzamento», riconosciuto al legislatore statale, degli interessi anche «degli altri soggetti non appartenenti alla minoranza linguistica protetta e sul piano organizzativo dei pubblici poteri»).
Proprio con la sentenza n. 159 del 2009 si sarebbe, del resto, sottolineato come «la legge n. 482/1999 costituisca il quadro di riferimento per la disciplina delle lingue minoritarie e non sia modificabile né da parte delle Regioni ordinarie né da parte delle Regioni a statuto speciale», salve, per queste ultime, le deroghe introdotte con norme di attuazione degli statuti, che «quindi promanino, seppure a seguito di un procedimento di emanazione atipico, dal legislatore statale».
Le altre disposizioni impugnate sarebbero «conseguentemente incostituzionali», per le seguenti ragioni: a) l’art. 1, comma 3, perché, rinviando alle procedure di cui alla legge statale 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) per la delimitazione territoriale dell’ambito di tutela e tuttavia riferendosi a «una lingua esclusa da tutela», contrasterebbe con l’art. 3 di detta legge statale, «che circoscrive la delimitazione degli ambiti di tutela alle sole lingue indi-viduate nell’art. 2 della legge stessa»; b) l’art. 2, comma 2, lettera c), perché, preve-dendo «la facoltà per gli enti locali di introdurre progressivamente accanto alla lin-gua italiana l’uso (anche) della lingua piemontese negli uffici degli enti locali ed in quelli dell’amministrazione regionale presenti sul territorio», violerebbe l’art. 9 della legge n. 482 del 1999, «che consente tale uso solo alle lingue minoritarie individuate dall’art. 2 della stessa legge»; c) l’art. 2, comma 2, lettera g), perché, «disponendo “l’attuazione di intesa con le emittenti pubbliche di trasmissioni culturali in piemon-tese”», contrasterebbe con l’art. 12 della legge n. 482 del 1999, «che consente “con-venzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo” per le sole lingue minoritarie ammesse a tutela dall’art. 2 legge n. 482/1999»; d) l’art. 3, comma 5, nonché l’art. 4, perché, «prevedendo rispettivamente il ripristino delle denominazioni storiche dei comuni e l’apposizione di segnali stradali di localizzazione territoriale che utilizzino idiomi locali in aggiunta alla denominazione in lingua italiana», contrasterebbero con l’art. 10 della legge n. 482 del 1999, «che consente la toponomastica bilingue alle sole lingue e nei soli territori individuati rispettivamente dagli artt. 2 e 3 della legge n. 482 del 1999».
2. – Si è costituita in giudizio la Regione Piemonte, per chiedere che la questione venga dichiarata inammissibile o infondata.
Secondo la difesa regionale, l’interpretazione data dalla parte ricorrente alla norma di cui all’art. 1, comma 1, impugnato «è abnorme e non corrisponde all’evidente spirito della stessa».
Andrebbe, infatti, anzitutto rammentato come l’art. 7, comma 4, dello statuto regio-nale riconosca alla Regione «il potere di tutelare e promuovere l’originale patrimonio linguistico della comunità piemontese, nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale e walser». E si dovrebbe, poi, osservare che la stessa sentenza n. 159 del 2009, «nel ricostruire il panorama ed il contesto storico e giuridico dell’art. 6 della Costituzione e della l. n. 482/1999, smentisce proprio le prospettazioni di controparte»: in essa si riaffermerebbe, infatti, che «la tutela delle minoranze linguistiche costituisce principio fondamentale dell’ordinamento costituzionale» e che questo principio «rappresenta un superamento dello Stato nazionale chiuso dell’Ottocento e un rovesciamento di grande portata politica e culturale rispetto all’atteggiamento nazionalistico manifestato dal fascismo». Di ciò sarebbero, del resto, significativo esempio, sul piano innovativo, sia la risoluzione dell’Assemblea generale delle Na-zioni unite del 18 dicembre 1992, in materia di diritti delle persone appartenenti a minoranze, sia la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d’Europa il 5 novembre 1992.
Nella normativa impugnata, invece, «l’espressione “lingua piemontese”» andrebbe intesa, «al pari di qualsiasi altro bene artistico e culturale, come patrimonio linguistico da tutelare e valorizzare», secondo quanto «chiaramente» esposto nella relazione al disegno di legge, «nel solco» peraltro delle precedenti leggi regionali sulla ma-teria e dello stesso statuto, e in analogia a quanto disposto nella «del tutto simile» legge della Regione Veneto 13 aprile 2007, n. 8, non sottoposta a scrutinio di legit-timità costituzionale.
3. – In prossimità dell’udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha presentato una memoria per insistere nella propria richiesta.
La tutela delle minoranze linguistiche, sfuggendo alla ripartizione per materie deli-neata dall’art. 117 Cost., dovrebbe potersi qualificare, secondo l’Avvocatura genera-le, non tanto come “materia”, «ma come “argomento” o comunque “valore”, che in-veste trasversalmente diverse materie» o come «“non materia”», senza che la sua mancata inclusione nei commi secondo e terzo dell’art. 117 Cost. consenta di consi-derare la medesima come attribuita, ai sensi del comma quarto, alla potestà esclusiva delle Regioni. Al contrario, «la verifica della titolarità della competenza legislativa a fissare i principi generali a protezione delle minoranze linguistiche» (o, in altri termini, la «individuazione del soggetto» competente) «non può che condurre al ricono-scimento di una esclusiva competenza dello Stato», anche alla luce di una «interpretazione storica e sistematica dell’art. 6 della Costituzione», volta a individuare la nozione di “Repubblica” presso i Costituenti: mentre, infatti, «è indubbio» che l’art. 114 Cost., nel testo riformato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, riconduca alla “Repubblica”, «i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e lo Stato, indistintamente», nella «originaria formulazione» esso, invece, «ripartiva la “Repubblica” in Regioni, Province e Comuni, con ciò accreditando una sovrapposizione dei concetti di Repubblica e di Stato».
La giurisprudenza di questa Corte, d’altra parte, si sarebbe consolidata, a giudizio dell’Avvocatura, nell’«orientamento che riconosce all’art. 6 della Costituzione la natura di “norma direttiva ad efficacia differita”, subordinata all’intervento attuativo del legislatore»: in riferimento al quale si prevederebbe, per lo Stato, il compito di «individuare» «le minoranze linguistiche da tutelare» nonché di stabilire «i principi generali della tutela» ed «i limiti»; e, per le Regioni, quello di attenersi a questi «nell’approntare norme di dettaglio e strutture volte all’attuazione concreta della tu-tela».
Così, nella sentenza n. 62 del 1992, la Corte – configurata la tutela delle minoranze linguistiche come «principio costituzionale fondamentale» (sulla base dell’idea che «“la lingua propria di ciascun gruppo etnico rappresenta un connotato essenziale del-la nozione costituzionale di minoranza etnica”») e osservato che «il diritto all’uso della lingua materna si raccorda» ad altri fondamentali principi costituzionali (quel-lo pluralistico, di cui all’art. 2 della Costituzione; quello di eguaglianza, di cui all’art. 3, primo comma, della Costituzione; quello di giustizia sociale e di pieno svi-luppo della personalità umana nella vita comunitaria, di cui all’art. 3, secondo comma, della Costituzione) – avrebbe ribadito che l’attuazione del valore della tutela del-le minoranze linguistiche richiede «l’interposizione del legislatore ordinario», sia quanto all’azionabilità delle pretese degli interessati sia quanto alla necessità di strutture organizzative e finanziarie adeguate.
Così, ancora, dalla sentenza n. 406 del 1999 sarebbe ricavabile l’affermazione della potestà esclusiva dello Stato nell’individuazione delle minoranze linguistiche e nella determinazione delle caratteristiche generali della tutela, «non potendo certo essere ammessa una diversificazione regionale nella tutela delle posizioni degli “altri soggetti non appartenenti alla minoranza linguistica protetta”».
Il principio sarebbe stato ribadito, da ultimo, nella sentenza n. 159 del 2009, anche in relazione alla necessità di «“un indefettibile bilanciamento con gli altri legittimi interessi coinvolti ed almeno potenzialmente configgenti”» nonché «“della ineludibi-le tutela della lingua italiana”»: con la conseguenza dell’attribuzione della natura di norma interposta alla legge statale n. 482 del 1999, alla quale le Regioni dovrebbero attenersi «nell’adottare disposizioni di dettaglio nell’ambito delle materie di propria competenza», a partire dall’«individuazione della minoranza linguistica da proteg-gere».
Le disposizioni impugnate sarebbero, in conclusione, costituzionalmente illegittime sia perché avrebbero esteso al “piemontese”, «che è solo un dialetto» («una variante cioè della lingua italiana rappresentativa di una cultura e di una tradizione sviluppa-tesi in una delimitata area geografica, senza però integrare un “gruppo etnico”») «la qualità» o «la natura di lingua minoritaria» («patrimonio di una minoranza etnica»); sia perché ad esso avrebbero attribuito «procedure e forme di tutela che la legge 482/1999 riserva alle sole lingue minoritarie individuate nell’art. 2».
Considerato in diritto
1. – Questa Corte è chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1 e 3; 2, comma 2, lettere c) e g); 3, comma 5; e 4 della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11, recante «Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte», promossa, in riferimento all’art. 6 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Secondo il ricorrente, la suddetta legge, nelle disposizioni impugnate, eccederebbe «dalla competenza regionale» per il fatto di attribuire (art. 1, comma 1) valore alla “lingua piemontese” «non solo a fini culturali», come previsto da altre leggi regiona-li, ma anche «al fine di parificarla alle lingue minoritarie “occitana, franco-provenzale, francese e walser”» nonché di conferire ad essa «il medesimo tipo di tutela» riconosciuto a queste ultime.
Questa disposizione violerebbe l’art. 6 Cost. in ragione del suo contrasto, da un lato, con l’art. 2 della legge statale 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), che «non ricomprende tra le lingue meritevoli di tutela la lingua piemontese» e, dall’altro, con la consolidata giurisprudenza costituzionale, la quale «pone in capo al legislatore statale la titolarità del potere d’individuazione delle lingue minoritarie protette, delle modalità di determinazione degli elementi identificativi di una minoranza linguistica da tutelare, nonché degli istituti che caratterizzano questa tutela» (così, da ultimo, con la sentenza n. 159 del 2009, secondo cui, anche, la legge n. 482 del 1999 costituirebbe «il quadro di riferi-mento per la disciplina delle lingue minoritarie», non modificabile da parte delle Regioni, salve, per quelle a statuto speciale, le deroghe introdotte con norme di at-tuazione degli statuti).
Le altre disposizioni impugnate sarebbero «conseguentemente incostituzionali», in relazione ad altrettante disposizioni di detta legge statale: a) l’art. 1, comma 3, con-trasterebbe, infatti, con l’art. 3, «che circoscrive la delimitazione degli ambiti di tutela alle sole lingue individuate nell’art. 2 della legge stessa»; b) l’art. 2, comma 2, let-tera c), violerebbe l’art. 9, che consente l’uso negli uffici pubblici solo delle «lingue minoritarie individuate dall’art. 2 della stessa legge»; c) l’art. 2, comma 2, lettera g), contrasterebbe con l’art. 12, «che consente “convenzioni con la società concessiona-ria del servizio pubblico radiotelevisivo” per le sole lingue minoritarie ammesse a tutela dall’art. 2 legge n. 482/1999»; d) l’art. 3, comma 5, nonché l’art. 4, contrasterebbero con l’art. 10, «che consente la toponomastica bilingue alle sole lingue e nei soli territori individuati rispettivamente dagli artt. 2 e 3 della legge n. 482 del 1999».
2. – Costituendosi in giudizio, la Regione Piemonte ha chiesto una declaratoria di inammissibilità o di infondatezza delle questioni: la legge impugnata, diversamente da come prospettato dal ricorrente, adopererebbe «l’espressione “lingua piemontese”» soltanto nel senso di «patrimonio linguistico da tutelare e valorizzare», «al pari di qualsiasi altro bene artistico e culturale», nell’intento, segnalato da precedenti vicende legislative, di promuovere, in conformità allo statuto, «la conoscenza della storia, della cultura e del patrimonio linguistico storico del Piemonte» (e in analogia alla «del tutto simile» legge della Regione Veneto n. 8 del 2007, tuttavia non impu-gnata davanti a questa Corte).
3. – Insistendo, in prossimità dell’udienza, nella propria richiesta, la difesa del ricor-rente ha osservato che la tutela delle minoranze linguistiche, sfuggendo alla riparti-zione per materie delineata dall’art. 117 Cost., si qualificherebbe non già come “materia”, «ma come “argomento” o comunque “valore”» o, perfino, come «“non materia”», da considerare attribuita alla «esclusiva competenza dello Stato», anche sulla base di una «interpretazione storica e sistematica dell’art. 6 della Costituzione», volta a individuare la nozione di “Repubblica” presso i Costituenti come sovrapposta a quella di “Stato”.
Nella giurisprudenza di questa Corte, d’altra parte, si sarebbe consolidato l’«orientamento che riconosce all’art. 6 della Costituzione la natura di “norma diret-tiva ad efficacia differita”, subordinata all’intervento attuativo del legislatore»: il quale consisterebbe, per lo Stato, nell’«individuare» «le minoranze linguistiche da tutelare» e nello stabilire «i principi generali della tutela» ed i suoi «limiti»; e, per le Regioni, «nell’approntare norme di dettaglio e strutture volte all’attuazione concreta della tutela».
Le disposizioni impugnate sarebbero, in conclusione, costituzionalmente illegittime sia perché avrebbero esteso al “piemontese”, «che è solo un dialetto» («una variante cioè della lingua italiana rappresentativa di una cultura e di una tradizione sviluppatesi in una delimitata area geografica, senza però integrare un “gruppo etnico”») «la qualità» o «la natura di lingua minoritaria» («patrimonio di una minoranza etnica»); sia perché ad esso avrebbero attribuito «procedure e forme di tutela che la legge 482/1999 riserva alle sole lingue minoritarie individuate nell’art. 2».
4. – Avendo il ricorrente lamentato che le disposizioni impugnate siano state adottate in violazione dell’art. 6 Cost. in quanto contrastanti con diverse disposizioni di cui alla legge statale n. 482 del 1999 (da considerarsi norma interposta), l’ambito dello scrutinio, da svolgere nel presente giudizio, va circoscritto entro questi limiti.
Va preliminarmente anche ricordato che, con la predetta legge n. 482 del 1999, il legislatore statale, dopo aver proclamato, all’art. 1, comma 1, che «La lingua ufficiale della Repubblica è l’italiano», ha altresì ribadito (art. 1, comma 2) che spetta alla Repubblica il compito di valorizzare il «patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana» nonché quello di promuovere «la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate» dalla legge medesima «in attuazione dell’articolo 6 della Costituzione» e «in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali» (art. 2).
Su questa base, la legge evita di stabilire in via definitoria un criterio astratto per l’identificazione delle minoranze linguistiche e si rivolge, invece, sin dal titolo, sol-tanto a quelle considerate “storiche” nell’esperienza italiana, enumerando dettagliatamente, nello stesso art. 2, le specifiche “popolazioni” destinatarie della tutela non-ché quelle «parlanti» alcune “lingue” determinate. All’art. 3 disciplina la procedura per la «delimitazione dell’ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche».
Le norme di cui agli artt. 2 e 3, ai quali le successive disposizioni ripetutamente rinviano in modo esplicito, costituiscono le chiavi di volta dell’intero impianto norma-tivo, ai cui princìpi è espressamente previsto che le Regioni a statuto ordinario adeguino la propria legislazione (art. 13).
Il quadro concettuale di riferimento implica, da un lato, evidentemente, la nozione di “Repubblica”, nel senso di istituzione complessiva, orientata, nella pluralità e nella molteplicità delle sue componenti, ad esprimere e tutelare elementi identitari, oltre che interessi, considerati storicamente comuni o, almeno, prevalentemente condivisi all’interno della vasta e composita comunità “nazionale”; e, dall’altro lato, la nozione di “minoranze linguistiche”, considerate, invece, come comunità necessariamente ristrette e differenziate, nelle quali possono spontaneamente raccogliersi persone che, in quanto parlanti tra loro una stessa “lingua”, diversa da quella comune, custodi-scono ed esprimono specifici e particolari modi di sentire e di vivere o di convivere.
Una traduzione, necessariamente semplificata, di questo schema sul piano stretta-mente formale, da un lato, rinvia, quasi tralatiziamente, alla figura soggettiva dello “Stato”, nella configurazione di “Stato nazionale”, titolare, anche in quanto considerato ente territoriale originario, della cura degli interessi collettivi (o sociali) assunti come “generali” o, per l’appunto, come “pubblici”; dall’altro lato, invece, essa resta priva del riferimento a uno specifico soggetto, per la difficoltà di concentrare entro schemi di imputazione tipici un insieme di relazioni, anche giuridiche, che il nome collettivo “minoranza” consente di rendere esprimibili, o percepibili, proprio attra-verso la sua apparente indeterminatezza, nella implicita e ineludibile relazione con la nozione di “maggioranza”.
In questo modo, potrà considerarsi acquisito che, mentre in un caso, con i termini “Repubblica” e “Stato” – e indipendentemente dalla questione, tutta storica, della riducibilità dell’una all’altro – ci si vorrà riferire in modo precipuo alla dimensione dell’organizzazione politica o amministrativa di una comunità “generale” o al siste-ma delle sue articolazioni istituzionali, nell’altro caso, con l’espressione “minoranza linguistica”, ci si manterrà sul piano di fenomeni sociali affidati all’andamento delle dinamiche segnate dal comportamento dei protagonisti. Né, su questo specifico punto, risulterà significativo il mutamento del testo della norma di cui all’art. 114 Cost., atteso che esso continua a fare espresso riferimento – sia pure con rilevanti novità rispetto al testo originario – soltanto ai diversi enti territoriali che costituiscono la “Repubblica” e non anche, direttamente, alle relative comunità.
A proposito di questo – del fatto, cioè, che il tema della tutela delle minoranze lin-guistiche non è direttamente riferibile a quello delle relazioni organizzative Stato-Regioni – non sarà superfluo tenere a mente che la attuale collocazione della norma di cui all’art. 6 Cost. tra i “principî fondamentali” è frutto della modifica, nella di-scussione in Assemblea costituente, della originaria scelta di prevedere, oltre che un più ampio testo (di un articolo aggiuntivo, il 108-bis, tra l’altro dedicato alle «mino-ranze etniche e linguistiche»), anche il suo inserimento nel quadro della disciplina delle autonomie regionali: si ritenne che il tema riguardasse piuttosto un «problema generale» e che averne omesso la disciplina nella prima parte della Costituzione co-stituisse una «lacuna» da colmare.
Cosicché, in definitiva, la norma di cui all’art. 6 Cost. finisce per rappresentare – ben al di là di quanto, peraltro, si possa trarre, a proposito di “principî fondamenta-li”, dal semplice argomento della sedes materiae – una sorta di ulteriore tratto fisio-nomico della dimensione costituzionale repubblicana e non già soltanto un indice della relativa forma di governo. E la previsione della tutela appare direttamente de-stinata, più che alla salvaguardia delle lingue minoritarie in quanto oggetti della memoria, alla consapevole custodia e valorizzazione di patrimoni di sensibilità col-lettiva vivi e vitali nell’esperienza dei parlanti, per quanto riuniti solo in comunità diffuse e numericamente “minori”.
In quanto relativo ad un elemento identitario di remote ascendenze – e tuttavia im-presso come un connotato indelebile nella vita di generazioni di persone e nelle diverse esperienze della loro convivenza, nonché delle molteplici loro forme espressive –, il tema della tutela della “lingua” (o, piuttosto, come si è detto, di coloro che la parlano) appare, in definitiva – nei limiti, peraltro, in cui possa costituire oggetto di legislazione – non solo naturalmente refrattario ad una rigida configurazione in ter-mini di “materia” (come criterio di riparto delle competenze) ma soprattutto necessa-riamente sottratto alla competizione, o alla conflittualità, tra legislatori “competenti”. Ed è, perciò, primariamente affidato alla cura dell’istituzione, come quella statale, che – in considerazione delle ragioni storiche della propria più ampia rappresentatività, indipendente dal carattere unitario della propria organizzazione – risulti in-caricata di garantire, in linea generale, le differenze proprio in quanto capace di ga-rantire le comunanze: e che perciò risulti in grado di rendere compatibili, sul piano delle discipline, le necessità del pluralismo con quelle dell’uniformità.
5. – Sulla base di queste sommarie premesse, si può passare all’esame delle singole censure.
La questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 1, comma 1, in quanto riferita alle parole «la lingua piemontese,», è fondata.
Il ricorrente lamenta che, con la disposizione in discorso, la Regione Piemonte, in violazione dell’art. 6 Cost., nell’attuazione ad esso data dalla legge n. 482 del 1999, abbia ecceduto dalla propria competenza, attribuendo alla “lingua piemontese”, non ricompresa nel tassativo novero delle lingue minoritarie di cui all’art. 2 di detta legge, un valore analogo a quello riconosciuto per queste ultime.
Il motivo della doglianza finisce per riguardare il problema della legittimazione del legislatore regionale a individuare come meritevole di tutela una lingua non ricono-sciuta come tale dal legislatore statale con la legge generale della materia, da consi-derare in funzione di norma interposta.
È noto che la giurisprudenza di questa Corte in tema di titolarità del potere normati-vo in materia di tutela delle minoranze linguistiche, dopo una fase nella quale era stata affermata «l’esclusiva potestà del legislatore statale» (sentenza n. 62 del 1960), in ragione di inderogabili «esigenze di unità e di eguaglianza», ha poi progressivamente riconosciuto anche un potere del legislatore regionale, sia pure entro limiti determinati (da ultimo, sentenza n. 159 del 2009).
Ma è indubbio che, se questo riconoscimento può consentire un intervento del legi-slatore delle Regioni anche a statuto ordinario, e specialmente in connessione alle ragioni di convergenti tutele dell’identità culturale e del patrimonio storico delle proprie comunità, esso certamente non vale ad attribuire a quest’ultimo il potere autonomo e indiscriminato di identificare e tutelare – ad ogni effetto – una propria “lingua” regionale o altre proprie “lingue” minoritarie, anche al di là di quanto rico-nosciuto e stabilito dal legislatore statale. Né, tanto meno, può consentire al legisla-tore regionale medesimo di configurare o rappresentare, sia pure implicitamente, la “propria” comunità in quanto tale – solo perché riferita, sotto il profilo personale, all’ambito territoriale della propria competenza – come “minoranza linguistica”, da tutelare ai sensi dell’art. 6 Cost: essendo del tutto evidente che, in linea generale, all’articolazione politico-amministrativa dei diversi enti territoriali all’interno di una medesima più vasta, e composita, compagine istituzionale non possa reputarsi automaticamente corrispondente – né, in senso specifico, analogamente rilevante – una ripartizione del “popolo”, inteso nel senso di comunità “generale”, in improbabili sue “frazioni”.
6. – Per identiche ragioni è fondata la questione relativa all’art. 2, comma 2, lettera g), limitatamente alle parole «in piemontese e».
La previsione concernente «la promozione e l’attuazione, d’intesa con le emittenti pubbliche e private, di trasmissioni culturali in piemontese», oltre che nelle lingue minoritarie tutelate dalla legge, contrasta con la norma di cui all’art. 12 della legge n. 482 del 1999, che consente alle Regioni interessate la stipula di «apposite conven-zioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo» per trasmis-sioni o programmi soltanto «nelle lingue ammesse a tutela». E tra queste, secondo la norma di cui all’art. 2 della legge statale, non è ricompreso, come già evidenziato, “il piemontese”.
7. – Parimenti fondata, per gli stessi motivi, limitatamente a ciò che riguarda la “lin-gua piemontese”, è la questione relativa all’art. 2, comma 2), lettera c), che attribui-sce agli enti locali la facoltà «di introdurre progressivamente, accanto alla lingua ita-liana, l’uso delle lingue di cui all’articolo 1 nei propri uffici ed in quelli dell’amministrazione regionale presenti sul territorio».
Anche questa previsione risulta, nei predetti limiti, in contrasto con un’altra disposizione della legge n. 482 del 1999, e cioè con l’art. 9, che, al comma 1 – fatto salvo quanto previsto all’art. 7 (a proposito dei membri degli organi a struttura collegiale dei comuni e di diversi enti territoriali) – consente, con alcune esclusioni, «negli uf-fici delle amministrazioni pubbliche», «l’uso orale e scritto» soltanto «della lingua ammessa a tutela».
La facoltà, prevista dalla legge statale, dell’uso, negli uffici pubblici, di una lingua diversa da quella italiana è subordinata al verificarsi di due condizioni, reciprocamente dipendenti: che si tratti di una lingua ricompresa nel novero di quelle dettagliatamente enumerate all’art. 2 della legge e che risulti definito, in base alle proce-dure di cui all’art. 3, l’ambito territoriale nel quale «si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche» previste dalla stessa legge. Nel meccanismo costruito per la tutela, nessuna delle due condizioni appare, così, sufficiente senza l’altra.
La circostanza che la “lingua piemontese” non risulti ricompresa nel novero di quel-le previste all’art. 2 della legge n. 482 del 1999, rendendo inapplicabile la disciplina in tema di determinazione dell’ambito territoriale della tutela, impedisce di conside-rare la disposizione in esame compatibile con quanto previsto dalla legge statale.
8. – L’accoglimento delle questioni per le ragioni sopra enunciate – segnatamente a proposito dell’inammissibilità della tutela, da parte della legge regionale, di una lingua non ricompresa nel novero di quelle previste dalla legge statale – comporta che sia dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale anche dell’art. 2, comma 2, lettera d), della legge impugnata, limitatamente alle parole «della lingua piemontese,» nonché dell’art. 2, comma 2, lettera i), della legge regionale medesima, limitatamente alle parole «alla lingua piemontese e»: a queste disposizioni vanno, infatti, estesi i motivi di censura esposti a sostegno della fondatezza delle questioni sopra descritte.
9. – Non fondata è, invece, la questione relativa all’art. 1, comma 3, secondo cui «La Regione si attiene alle procedure delineate dall’articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), rela-tivamente agli ambiti territoriali».
Configurandosi come norma di mero rinvio alla disciplina statale prevista ai fini del-la delimitazione dell’ambito territoriale di applicazione delle disposizioni per la tutela delle «minoranze linguistiche storiche», la disposizione in esame potrebbe essere considerata affetta dal lamentato vizio di incostituzionalità solo quando fosse riferibi-le, come teme il ricorrente, anche all’ipotesi della tutela della “lingua piemontese”, non ricompresa nel novero di cui al richiamato art. 2 della legge statale.
Poiché detta ipotesi, per le ragioni enunciate, deve, invece, ritenersi esclusa, deve an-che escludersi che essa possa determinare il lamentato vulnus.
10. – Sono anche non fondate le questioni relative agli artt. 3, comma 5, e 4 della legge impugnata, promosse sul presupposto che dette disposizioni – nel prevedere rispettivamente, a favore della Regione, la facoltà di disporre, secondo specifiche procedure, «il ripristino delle denominazioni storiche dei comuni» nonché il potere di promuovere e sostenere indagini sulla toponomastica locale e di erogare contributi ai comuni («per l’apposizione dei segnali stradali di localizzazione territoriale che utilizzino idiomi locali storicamente presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana») – siano in contrasto con l’art. 10 della legge n. 482 del 1999, secondo cui «l’adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali», in aggiunta a quelli «ufficiali», è consentita soltanto nei comuni nel cui territorio si applicano le disposizioni favorevoli alle minoranze linguistiche.
Appare, infatti, evidente che mentre la disciplina di cui all’art. 10 della legge n. 482 del 1999 si giustifica nel quadro di un sistema normativo nel quale il ricorso a topo-nimi anche diversi da quelli «ufficiali» è direttamente correlato alla tutela, in generale, di una “lingua” minoritaria, le disposizioni in esame, invece, valorizzando il dato “storico” delle antiche denominazioni dei comuni anche in base alle parlate in uso nelle relative comunità, si inquadrano – secondo l’obiettivo enunciato nell’art. 1, comma 1, della legge – nello specifico contesto della tutela dell’«originale patrimo-nio culturale e linguistico» regionale e delle sue espressioni considerate più significative.
per questi motivi la Corte costituzionale
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11 (Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte), limitatamente alle parole «la lingua piemontese,»; dell’art. 2, comma 2, lettera c), della legge regionale medesima, nella parte in cui si riferisce alla “lingua piemontese”; dell’art. 2, comma 2, lettera g), della legge regionale medesima limitatamente alle parole «in piemontese e»;
dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, lettera d), della stessa legge della Regione Piemonte n. 11 del 2009, limitatamente alle parole «della lingua pie-montese,»; dell’art. 2, comma 2, lettera i), della legge regionale medesima, limita-tamente alle parole «alla lingua piemontese e»;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3; dell’art. 3, comma 5; dell’art. 4 della medesima legge della Regione Piemonte n. 11 del 2009, promosse, in riferimento all’art. 6 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.