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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 febbraio 2010, n. 7380

 
In tema di prestazione lavorativa resa dal lavoratore extracomunitario privo del permesso di soggiorno, la Suprema Corte ha statuito che l'applicazione delle relativa sanzione penale non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di versare i contributi all'INPS in relazione alle retribuzioni dovute. Infatti, l'obbligo contributivo è una conseguenza automatica dell'obbligo retribuitivo che sussiste anche quanto lo straniero impiegato è irregolarmente presente sul territorio nazionale.  Questo in virtù della lettura congiunta dell'art. 2126 del c.c. unitamente all'art. 22 del d.lgs. n. 286/98. Il fatto che il datore di lavoro sia stato già sanzionato penalmente per l'impiego di manodopera irregolare con la somministrazione di un'ammenda, è ininfluente ai fini dell'obbligo al versamento dei contributi INPS in quanto il pagamento di tali contributi è un obbligo derivante dal rapporto di lavoro.
 
Depositata in cancelleria il 26 marzo 2010