Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Terza, sentenza 10 aprile 2008, n. 1958
Il requisito per poter ottenere la cittadinanza deve consistere non solo nel dato formale della celebrazione di un matrimonio (inteso in una prospettiva di atto-rapporto) tra lo straniero ed il cittadino italiano, ma anche nella conseguente instaurazione di un vero e proprio rapporto coniugale (con le sue concrete connotazioni tipiche: fedeltà, assistenza, collaborazione e coabitazione: cfr. art. 143, c.c.) perdurante da almeno tre anni e tale da dimostrare l'integrazione dello straniero nel tessuto sociale e civile nazionale.
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Terza, sentenza 10 aprile 2008, n. 1958