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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Corte d'Appello di Torino, decreto dell'11 aprile 2001

 
est. Gandolfo
 

Letti il ricorso, gli atti e il parere del P.G., relativi al minore [...], pronuncia il seguente decreto.

I. Il minore [...], nato a [...] il 2.11.1999, è figlio di [...] (Marocco, Khouribga 1955) e di [...] (Marocco, 1969); il padre già coniugato con [...] (Marocco, 1958) si è nuovamente coniugato in Marocco, in regime poligamico, con la madre del minore, e vive con le due mogli, una figlia dalla [...] e il piccolo [...] a Mondovì.

Con decreto in data 21.12.00-16.1.01 il Tribunale per i minorenni di Torino ha respinto l'istanza presentata dal padre ai sensi dell'art.29 della legge n.40/98 di autorizzare [...] madre del minore a permanere in Italia.

I genitori hanno proposto personalmente reclamo a questa Corte contro il suddetto decreto con ricorso depositato in data 15.2.01 con cui insistono per la concessione dell'autorizzazione ex art.29 della legge n.40/98. In data 10.4.01, assistiti dall'avv. [...] del foro di Torino, hanno depositato una memoria integrativa con cui meglio illustrano le ragioni su cui si fondano il reclamo richiamando la normativa di cui agli artt.28, 29 c. 31 del d.lgs. n.286/98.

Il P.G. ha espresso in data 5.4.01 parere conforme a quello sfavorevole già emesso dal P.M. presso il Tribunale per i minorenni.

II. A fondamento dell'impugnato decreto il Tribunale afferma che l'autorizzazione disciplinata dall'art.29 della legge n.40/98 presuppone situazioni eccezionali che impongono di tutelare la salute o il benessere psicofisico del minore; una situazione del genere non ricorre nel caso in esame perché la [...] ben potrebbe ritornare in Marocco insieme al bambino, e la conseguente separazione del nucleo familiare corrisponderebbe a una situazione ricorrente per gli emigranti, e che trova rimedio nelle norme sul ricongiungimento familiare. Inoltre il fatto che il padre non possa ricorrere a detto istituto in quanto in Italia già vive con lui la prima moglie, di modo che il ricongiungimento comporterebbe il riconoscimento di una situazione di poligamia contraria ai principi del nostro ordinamento, non giustifica la concessione della richiesta autorizzazione perché in questo modo si aggirerebbe il divieto di immigrazione quando ne derivino situazioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento.

Il reclamo censura la decisione del Tribunale osservando che il padre del minore vive in Italia da oltre dieci anni con regolare permesso di soggiorno ed è molto affezionato al figlioletto; l'autorizzazione alla permanenza della madre va concessa perché essa si occupa dell'accudimento del figlio, è molto legata a lui, e non può lasciarlo per tornare in Marocco. Nella successiva memoria vengono sviluppate le ragioni di diritto che comportano l'accoglimento del reclamo con richiamo alla disciplina in tema di immigrazione.

III. La Corte ritiene che il reclamo deve essere accolto.

Va infatti ricordato che [...], madre del minore, soggiorna in Italia in forza del permesso per motivi di salute concessole ai sensi dell'art.19 co. 2 lett. d) d.lgs. n.286/98 quando entrò in Italia nell'agosto del 1998 incinta di [...]; tale permesso è stato rinnovato in data 10.7.00 con definitiva scadenza al 26.4.01. a tale prossima scadenza i genitori del bambino si troveranno quindi nella necessità di scegliere se lasciarlo in Italia col padre, separandolo dalla madre, o farlo rientrare con la madre in Marocco, separandolo dal padre.

Nell'un caso o nell'altro il bambino, che è cresciuto con entrambi i genitori sin dalla nascita in condizioni familiari, abitative e sociali positive (vedi la relazione 14.8.2000 del servizio sociale di Mondovì), sarebbe improvvisamente separato da uno di loro, e verrebbe privato della bigenitorialità, vivendo una situazione senz'altro gravemente dannosa per lo sviluppo psicofisico di un bambino in così tenera età. Ricorrono quindi i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art.31, co.3 del decreto legge, che prevede appunto l'autorizzazione alla permanenza in Italia di un familiare quando ricorrano "gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore".

Va anche notato che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, la norma in questione non richiede che i gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico o l'età del minore presentino caratteristiche di eccezionalità, e che pertanto la circostanza che situazioni di pregiudizio per i figli degli emigranti in dipendenza dal distacco dal genitore siano una realtà frequente non esclude la possibilità di concedere l'autorizzazione che la norma ricollega soltanto all'esistenza dei gravi motivi di cui si è detto.

Anche l'ulteriore argomento del Tribunale secondo cui osterebbe alla concessione dell'autorizzazione il fatto che si convaliderebbe una situazione di famiglia poligamica contraria ai principi del nostro ordinamento non è condivisibile. Ciò avverrebbe infatti se il permesso fosse concesso ai sensi degli artt.28 e 29 per consentire a un coniuge di ricongiungersi con l'altro coniuge in una situazione di famiglia poligamica, ma nel caso di specie l'autorizzazione viene concessa nell'interesse del figlio minore per garantirgli la vicinanza del genitore, indipendentemente dal fatto che questo sia o meno sposato con l'altro genitore del figlio, e che sia sposato in regime monogamico o poligamico. L'autorizzazione è quindi finalizzata a tutelare non una situazione coniugale in ipotesi contraria ai principi dell'ordinamento, ma a realizzare il diritto di un minore a ricongiungersi al genitore o a non essere da lui separato. Del resto la norma in esame dice espressamente che l'autorizzazione può essere data anche in deroga alle altre disposizioni del testo unico.

L'interpretazione qui accolta è infine conforme al principio guida indicato dal terzo comma dell'art.28 secondo il quale nei procedimenti diretti a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo in conformità a quanto previsto dall'art.3 della convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20.11.89.

IV. La Corte ritiene quindi di autorizzare la [...] alla permanenza in Italia per la durata di un anno sino al 26.4.2001.

L'autorizzazione viene contenuta entro tale limite in quanto, come profilato nella memoria integrativa dei reclamanti, la permanenza della [...] in Italia sembra potere trovare una più definitiva regolamentazione nella previsione dell'art. 29 co.6 lett.d) secondo cui il permesso di soggiorno per motivi familiari potrebbe esserle concesso in quanto genitore naturale di un minore regolarmente soggiornante in Italia;

P.Q.M.

la Corte d'appello di Torino sezione speciale per i Minorenni accogliendo il reclamo proposto da [...] e [...] avverso il decreto emesso dal Tribunale per i minorenni di Torino in data 21.12.00-16.1.01 nei riguardi del minore [...], visto l'art.31, co. 3 del d.lgs. 25.7.1998, n.286, autorizza la permanenza in Italia sino al 26.4.2001 di [...], nata in Marocco (Fokra-Khouribga) nel 1969, e soggiornante in Italia in forza di permesso R296264 rilasciato dalla questura di Cuneo [...].