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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale per i minorenni di Torino, decreto del 21 dicembre 2000

 
est. De Marco
 

Visti gli atti relativi al minore [...]. Esaminata l'istanza depositata il 3.2.00 con cui il padre del minore [...] chiede che [...], sua seconda moglie nonché madre del minore stesso, sia autorizzata a permanere in Italia ai sensi dell'art. 29 legge n.40/98;

rilevato che l'istanza è proposta in quanto il ricorrente, pur se in possesso di regolare permesso di soggiorno, non ha potuto attuare il ricongiungimento familiare nei confronti della [...], vivendo già in Italia con la prima moglie e i figli nati dal matrimonio;

ritenuto che l'autorizzazione di cui all'art.29 legge n.40/98 è prevista per situazioni eccezionali, al solo fine di tutelare la salute o il benessere psicofisico del minore;

considerato, nel caso di specie, che nulla vieta alla madre e al bambino di stare insieme in Marocco dove la [...] può liberamente tornare;

valutato che l'eventuale separazione del bambino dal padre è una condizione comune a tutti coloro che emigrano e alla quale la legge n. 40/98 ha ovviato con la previsione delle norme sul ricongiungimento familiare;

ritenuto che l'impossibilità per il ricorrente di avvalersi delle suddette norme a tutela della famiglia è dettata esclusivamente dalla sua pretesa di voler vivere in Italia in condizione di poligamia contro i principi dell'ordinamento giuridico del paese che lo ospita;

P.Q.M.

visto il parere conforme del P.M. rigetta l'istanza proposta da [...] relativa all'autorizzazione alla permanenza in Italia di [...].