ASGI

ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
Indietro
 
 

Corte d'Appello di Milano, decreto del 12 febbraio 2001

 
est. Servetti
 

La Corte, riunita in camera di consiglio [...] : sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'odierna udienza in Camera di consiglio, sul reclamo proposto ex art.739 c.p.c. e art. 30, co.6, d.lgs. n. 286/98 dal Ministero degli affari esteri in persona del Ministro pro-tempore [...], nei confronti di [...], ha pronunciato il seguente

Decreto

visti gli artt.739 c.p.c. e 30, co.6, d.lgs. 25 luglio 1998, n.286;

visto il decreto impugnato, reso al Tribunale di Milano in data 14-15 novembre 2000, che ha accolto il ricorso presentato dalla cittadina filippina [...] avverso il provvedimento 21.08.2000 con il quale l'Ambasciata italiana di Manila (Filippine) ha negato il rilascio del visto d'ingresso in Italia in favore di [...], madre della ricorrente, ed ha per l'effetto disposto che con riguardo a quest'ultima venisse concesso il visto in parola al fine di consentirne il ricongiungimento con la figlia [...] già residente in Italia;

letto l'atto di reclamo depositato il 24.11.2000 dal Ministero degli affari esteri;

premesso che l'amministrazione reclamante ha in via principale eccepito l'erroneità del decreto in parola perché in contrasto con le disposizioni che regolano l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato italiano, dal momento che in capo alla madre dell'istante mancherebbe il requisito essenziale costituito dall'essere la stessa a totale carico della figlia richiedente il suo ricongiungimento;

rilevato che il primo giudice ha, a tal proposito, ravvisato quale elemento dirimente e decisivo il fatto che nel ricorso del presente giudizio la cittadina filippina [...] abbia fornito prova documentale dello stato di impossidenza tanto della madre quanto degli altri suoi fratelli tuttora residenti nel paese d'origine, con l'effetto che risulterebbe per tale via altresì provato che al sostentamento della genitrice provvede integralmente proprio la figlia ricorrente;

premesso che nel decreto qui impugnato è stato altresì sottolineato come tali circostanze non siano state oggetto di contestazione alcuna ad opera dell'Amministrazione contro interessata, rimasta contumace in primo grado nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e neppure comparsa all'udienza del 7.11.2000;

premesso che, sul punto, il reclamante Ministero ha qui osservato che dall'ulteriore documentazione trasmessa dall'Ambasciata italiana di Manila, e ritualmente prodotta in giudizio, risulta che [...] ha sei figli, dei quali quattro tuttora nelle Filippine e che uno, in particolare, dispone di un'attività economica alquanto redditizia (un volume d'affari pari a circa lire 250.000.000 annui) oltre che ai depositi liquidi pari ad un controvalore di almeno lire 100.000.000;

premesso che a tale specifico riguardo la resistente ha dedotto che nessuno dei figli tuttora residenti nelle Filippine sarebbe in grado di farsi carico del mantenimento della madre, mentre per [...] - ovvero l'unico che in forza delle indicazioni anche documentali offerte dall'Ambasciata italiana sarebbe dotato di non irrilevante capacità reddituale - ha ulteriormente osservato sia la residenza in località diversa, e distante, rispetto a quella materna sia l'intervenuta risalente cessazione di ogni rapporto tanto con la genitrice quanto con gli altri familiari;

rilevato, anzitutto ed in linea generale, che il vigente sistema normativo, di cui alla legge 6 marzo 1998, n. 40 ed al successivo d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sembra ben diversificare le competenze degli organi amministrativi rispettivamente preposti al rilascio del nulla osta al ricongiungimento ed al rilascio del successivo visto d'ingresso, con la conseguenza che se quest'ultimo non può essere accordato laddove difetti il primo, la verifica della sussistenza delle condizioni che presiedono alla concessione del nulla osta della questura di competenza non comporta del resto alcuna automaticità nel successivo rilascio del visto;

rilevato che tale duplicità di esame dei presupposti indicati dalla legge, qui dalla resistente in principio contestata, trova l'essenziale sua ragion d'essere nel fatto che le questure competenti possono - e debbono - procedere alla verifica della sussistenza delle sole condizioni di fatto afferenti alla posizione in Italia del cittadino straniero istante per il ricongiungimento (ovvero, segnatamente, di quelle indicate ai punti a) e b) del comma terzo dell'art. 29 legge citata), nel mentre sarà l'autorità consolare locale a dover procedere all'accertamento in ordine sia all'identità personale del congiunto del quale si invoca il ricongiungimento sia alla concreta ricorrenza delle condizioni soggettive previste al comma primo del medesimo disposto normativo;

ritenuto, infatti, che solo l'autorità locale potrà essere in grado di verificare in fatto se, ad esempio, il genitore del richiedente possa essere considerato a carico di quest'ultimo o se, nell'ipotesi di cui al punto d), il parente entro il terzo grado sia altresì inabile al lavoro, atteso che simile necessario accertamento involge profili di fatto che non possono ragionevolmente essere con la dovuta completezza acclarati dalla questura competente in rapporto alla residenza o alla dimora del richiedente in Italia;

ritenuto che, diversamente opinando, il rilascio del visto d'ingresso da parte delle rappresentanze diplomatiche o delle autorità consolari italiane verrebbe ad assumere carattere di doverosità e di necessaria automaticità, di guisa che neppure potrebbe comprendersi la ragione per la quale il legislatore abbia riservato alle questure nazionali il compito di procedere al rilascio del solo nullaosta, laddove proprio tale ultima qualificazione del provvedimento amministrativo in parola di per sé presuppone che lo stesso sia meramente propedeutico e cronologicamente antecedente alla delibazione che altra autorità dovrà effettuare ai fini dell'effettivo rilascio del visto d'ingresso;

ritenuto che, in applicazione di tale ravvisato criterio interpretativo, non potrà essere censurato, sotto il profilo della sua legittimità formale, il provvedimento di diniego qui originariamente dalla [...] impugnato, lo stesso rientrando nell'ambito delle competenze funzionali riservate alle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero;

ritenuto, nel merito, che le indicazioni probatorie offerte dall'Ambasciata italiana di Manila e in questa sede fatta valere dal Ministero reclamante paiono comprovare con sufficiente concludenza la circostanza che la madre dell'istante [...] non possa intendersi vivere a carico di quest'ultima, ancorché priva di redditi lavorativi e/o pensionistici propri e da diversi anni in stato vedovile;

ritenuto, a tale riguardo, che non può essere revocato in dubbio il fatto che [...] veda a tutt'oggi la maggior parte del proprio nucleo familiare residente nel territorio filippino e che, in particolare, uno dei propri figli sia dotato di posizione lavorativa, reddituale e patrimoniale di indiscusso rilievo, tale da consentirgli senza alcuna compressione delle personali esigenze di vita di concorrere in termini più che esaurienti al mantenimento della madre;

ritenuto che tale circostanza, documentalmente provata, non può essere destituita di rilievo, ai fini qui in discussione, dalle contrarie osservazioni della resistente in merito alla località di residenza del fratello (alquanto distante rispetto a quella della madre) ed alla risalente cessazione di ogni rapporto tra i due, dal momento che la prima circostanza non assume di per sé alcun rilievo (e prova ne sia il fatto che la stessa [...], da anni residente e/o dimorante in Italia, assume di avere a proprio carico la genitrice residente nel paese d'origine) e la seconda non è affatto provata;

ritenuto che, contrariamente a quanto dal primo giudice stimato, l'avere l'istante con certa continuità provveduto ad inviare denaro alla propria madre non integra prova sufficientemente univoca del presupposto richiesto dalla vigente normativa, non essendo affatto certo il carattere necessario di tali invii e ben potendo gli stessi essere contraddistinti da un mero spirito di liberalità, senza dubbio apprezzabile ma non per questo integrante l'assolvimento di un obbligo di mantenimento o quantomeno alimentare;

ritenuto, infatti, che con la dizione a carico il legislatore deve aver ragionevolmente inteso richiamarsi ad un concetto che è proprio anche dell'ordinamento italiano, laddove ben chiari sono i parametri che consentono di ravvisare sussistente per i cittadini la condizione in parola, pur senza con ciò privare - vertendosi in una situazione di fatto estranea al territorio nazionale - l'autorità consolare di apprezzarne la ricorrenza in concreto facendo anche prudente utilizzo di criteri propri dell'ordinamento straniero e di elementi di fatto colà riscontrati;

ritenuto che tale conclusione non pare potersi porre in contrasto con i principi informatori della normativa in esame, finalizzati invero alla tutela del diritto dello straniero all'unità familiare, dal momento che nella specie - ove accolta la domanda - verrebbe a privilegiarsi la posizione di uno solo dei figli, senza che sia possibile dagli atti e dalle allegazioni di parte trarre utile argomento a sostegno di tale discrezione scelta, che per di più comporterebbe lo sradicamento della genitrice dal proprio consolidato ambiente di vita e di relazioni nonché il suo allontanamento dal resto della numerosa prole;

ritenuto, pertanto, che le osservazioni in questo grado svolte dal reclamante Ministero debbono stimarsi condivisibili, di guisa che il provvedimento impugnato dovrà essere integralmente riformato;

ritenuto che la peculiarità del procedimento in esame e la relativa novità delle questioni trattate costituiscono giusti motivi per procedere all'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

la Corte, visti gli artt.739 c.p.c. e 30 co.6, d.lgs. 25 luglio 1998, n.286, in riforma del provvedimento reso da Tribunale di Milano in data 14-15 novembre 2000, respinge il ricorso presentato da [...] avverso il diniego del visto di ingresso in Italia a favore di [...], di cui al provvedimento 21 agosto 2000 dell'Ambasciata d'Italia a Manila. [...]