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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Bologna, ordinanza del 23 agosto 2001

 
est. Berlettano
 

Il Tribunale di Bologna, riunito in camera di consiglio [...] ha pronunciato la seguente

Ordinanza

Letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede;

ritenuto che, contrariamente a quanto si legge nel provvedimento reclamato, è ravvisabile nella specie, sulla scorta della sommaria cognizione demandata al giudice della cautela, il requisito del fumus boni iuris (nulla quaestio circa la sussistenza del periculum in mora);

ritenuto che non sembrano invero prima facie infondate le articolate censure (sulle quali dovrà pronunciarsi la Corte di cassazione) mosse da [...] al decreto di espulsione emesso nei suoi confronti e conseguentemente al provvedimento del giudice unico di questo Tribunale in data 22.5.2001, con il quale è stato respinto il ricorso dallo stesso proposto ex art. 13, co.8, del d.p.r. 25.7.1998 n.286 avverso tale decreto;

ritenuto che riduttivamente il giudice di prime cure ha in sede cautelare desunto l'insussistenza del fumus dal rigetto da parte del T.a.r. dell'Emilia Romagna (v. ordinanza in data 21.3.2001) dalla domanda di sospensione del decreto del questore di Bologna in data 17.1.2001, con il quale è stata respinta l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal [...], e ciò per l'assorbente considerazione che quel rigetto si colloca in un ambito procedimentale diverso da quello concernente l'impugnazione del provvedimento di espulsione (tanto più ove si ritenga condivisibile l'opinione secondo la quale "la mancata richiesta del permesso di soggiorno o il mancato rinnovo del permesso già concesso non legittima sempre e in ogni caso di per sé l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, dovendo l'autorità di pubblica sicurezza valutare, specie in presenza di particolari situazioni, le ragioni di ordine pubblico che consigliano l'espulsione"; così Cons. di stato 20.5.1999 n. 870, Cons. di stato 1999, I, 805; nonché Tar Campania 2.8.1996 n. 472, Trib. amm. reg. 1996, I, 3859, e Pret. Varese 20.6.1998 Guida al diritto, 1998, 39, pag. 43);

ritenuto che a tale stregua, il reclamo va accolto, disponendosi per l'effetto la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di espulsione sino alla pronuncia della Corte di cassazione sul ricorso proposto dal reclamante avverso il provvedimento citato;

ritenuto che nessuna statuizione va adottata circa le spese, perché la domanda cautelare è stata avanzata in corso di causa;

P.Q.M.

visto l'art. 669 terdecies c.p.c., in riforma dell'ordinanza reclamata sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento di espulsione emesso in data 9.5.2001 dal prefetto di Bologna nei confronti di  [...], sino alla pronuncia della Corte di cassazione sul ricorso proposto dal medesimo avverso il decreto del giudice unico di questo Tribunale in data 22.5.2001.