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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Trieste, decreto del 22 giugno 2001

 
est. Ozbic
 

Letto il ricorso proposto ex art. 13, co.8, d.lgs n. 286/1998 dal [...], nato a [...] (Serbia) il [...], avverso il decreto di espulsione cat. A.12/2001-n. 12/B/Espul-numero 859, emesso nei suoi confronti dal prefetto di Trieste in data 13.6.2001 e notificato nella stessa data, ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio in data 14.6.2001; [...].

rilevato che emerge dagli atti come il ricorrente fosse entrato in Austria in data 1.10.2000 con visto Schengen, emesso in data 13.9.2000 con validità 20.9.2000-17.10.2000;

che successivamente in data 1.3.2001 lo stesso rientrava nel territorio dello Stato italiano attraversando il confine italo - sloveno nei pressi di Trieste, come da dichiarazione scritta del ricorrente del 13.6.2001;

rilevato che non risultino in atti elementi che comprovino la regolare entrata del ricorrente nel territorio dello Stato, cioè il possesso del visto d'ingresso e l'attraversamento dei valichi di frontiera appositamente istituiti;

considerato che non può essere accolta l'eccezione riguardante la suddetta dichiarazione, asseritamente dovuta ad una incomprensione linguistica, in quanto il modulo compilato dal ricorrente riporta anche la traduzione in lingua serba dei dati richiesti, per cui non vi può essere stata alcuna incomprensione dovuta ad una inadeguata assistenza linguistica;

preso atto che l'impugnato decreto d'espulsione è stato emanato ai sensi degli art. 4, co.1 e 6 e 13, co.2, lett.a) d.lgs. n. 286/98, quindi per essere entrato nel territorio dello Stato senza essere in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso e al di fuori dei valichi di frontiera appositamente istituiti, nonché essendo già colpito da precedente decreto di espulsione senza aver ottenuto la speciale autorizzazione o senza che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso ovvero in quanto doveva essere espulso o segnalato ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali;

che, mancando elementi che provino l'entrata nello Stati italiano non sottraendosi ai controlli di frontiera e con valido visto d'ingresso, il decreto di espulsione è stato legittimamente emanato su tali presupposti per violazione dell'art. 4, co.1, d.lgs. n.286/98 ed ai sensi dell'art. 13, co.2, lett.a);

che pertanto a nulla rileva la mancata sussistenza delle ulteriori richiamate violazioni di cui all'art. 4, co.6, d.lgs. n. 286/98 solo in parte illegittimamente richiamate, per cui l'impugnato decreto risulterebbe illegittimo solamente per tale parte;

atteso che per l'acquisizione delle informazioni contenute nel modulo prodotto dalla prefettura non è richiesta dalla legge la previa spiegazione della natura giuridica, degli effetti e delle conseguenze per la persona dell'interessato del decreto di espulsione;

che il richiamato decreto emanato da questo Tribunale in data 31.5.2001 vol. giur. 1026/01 risulta attinente a fattispecie differente da quella in esame nel caso di specie, come si evince dagli elementi di fatto e di diritto finora esposti;

che pertanto l'impugnato decreto di espulsione risulta essere stato emesso legittimamente sul presupposto delle violazioni di cui all'art. 4, co.1 ed ai sensi dell'art. 13, co.2, lett.a), d.lgs. n.286/98; il Tribunale, nella persona del giudice onorario, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa;

rigetta

il ricorso proposto ex art. 13, co.8, d.lgs. n.286/1998 da [...] avverso il decreto di espulsione cat. A.12/2001-n. 12/B/Espul-numero 859 [...].