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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Firenze, ordinanza dell'8 giugno 2001

 
est. Cosentino
 

[...] In via preliminare si deve precisare che non può dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per essere lo stesso stato presentato dopo la scadenza del termine di cui all'art.13, co.8, d.lgs. n.286/98. Detto termine, infatti, non decorre se non dal momento di effettiva conoscenza dell'atto impugnato e tale momento non coincide con quello della comunicazione dell'atto stesso quando, come nella specie, detta comunicazione non sia tradotta in lingua comprensibile all'interessato (C. cost. 198/2000).

Nel merito si osserva che è documentato che il ricorrente ha presentato domanda di permesso di soggiorno in data 24.3.1995; che tale domanda non risulta esser stata respinta con alcun diniego espresso; che, a mente dell'art.4, co.12, d.l.416/89 (vigente all'epoca di tale domanda) "il rifiuto del permesso di soggiorno o del suo rinnovo o la revoca dello stesso sono adottati con provvedimento scritto e motivato"; che la necessità di un provvedimento scritto di rifiuto del permesso di soggiorno è confermata anche dalla disciplina dettata dal successivo d.lgs. n. 286/98, il cui art.5 non contiene alcuna previsione di silenzio-rifiuto (dovendosi ritenere meramente ordinatori i termini previsti dalla legge per provvedere sull'istanza di permesso di soggiorno, ossia g. 8 ai sensi dell'art. 4, co.3, d.l. n.416/89 e g. 20 ai sensi dell'art. 5, co.9, d.lgs. n. 286/98); che, quindi, in definitiva, il procedimento per la richiesta di permesso di soggiorno instaurato con la domanda del 24.3.95 deve ritenersi tuttora pendente; che, in pendenza del procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno, non può essere disposta. l'espulsione del richiedente (vedi, al riguardo, Cass. n. 6374/99; vedi anche Cass. n.7867/2000, che pur non affrontando direttamente la questione, conferma indirettamente l'assunto, laddove afferma la possibile pregiudizialità del giudizio amministrativo di impugnazione del rifiuto del permesso di soggiorno rispetto al giudizio civile di impugnativa dell'espulsione).

Per tali considerazioni deve accogliersi il ricorso, restando assorbite le ulteriori doglianze del ricorrente. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale, in composizione monocratica, annulla l'impugnato decreto di espulsione emesso il 20.3.2001 nei confronti di  [...].