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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Trieste, ordinanza del 31 maggio 2001

 
est. Ozbic
 

Letto il ricorso ex art.13 co.8 d.lgs. n.286/98 proposto da [...], nato [...] (Jugoslavia) il [...], avverso il decreto di espulsione Cat. A.12/2001-n.12/B/ Espul-n.642, emesso nei suoi confronti dal prefetto di Trieste in data 9.5.2001 e notificato nella stessa data, ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio in data 14.5.2001; [...];

rilevato che emerge dagli atti come il ricorrente sia entrato in Austria in data 25.2.2001 con visto Schengen, emesso in data 19.2.2001 e scaduto di validità il 20.3.2001, e successivamente nello stesso mese di febbraio nel territorio della Stato italiano attraversando il confine italo-austriaco al valico di Tarvisio;

che in data 8.5.2001 il ricorrente veniva rintracciato dalla Guardia di Finanza di Trieste durante l'esercizio di attività lavorativa presso un cantiere in località Aurisina (TS), con visto Schengen scaduto di validità;

che non risultano elementi dai quali emerga una previa entrata in data 22.2.2001 nel territorio dello Stato, salva la dichiarazione del ricorrente resa a verbale dd. 8.5.2001, successivamente smentita sia nel ricorso, sia in camera di consiglio ed asseritamente dovuta alla mancata presenza di un idoneo interprete nel rendere le dichiarazioni alla P.G. quale persona a conoscenza dei fatti;

preso atto che l'impugnato decreto d'espulsione è stato emanato ai sensi degli artt. 4, co.1 e 6, e 13, co.2 lett. a) d.lgs. n. 286/98, quindi per essere il ricorrente entrato nel territorio dello Stato senza essere in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso e al di fuori dei valichi della frontiera appositamente istituiti, nonché essendo già colpito da precedente decreto di espulsione senza aver ottenuto la speciale autorizzazione o senza che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso ovvero in quanto doveva essere espulso o segnalato ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali;

che il giorno 22.2.2001, indicato nel decreto di espulsione quale data di attraversamento del confine italo-austriaco, il visto Schengen non era ancora scaduto di validità e non risultano elementi che provino l'entrata nello Stato italiano sottraendosi ai controlli di frontiera e/o senza valido documento, essendo il ricorrente regolarmente entrato nello spazio Schengen in data 25.2.2001 e successivamente, stante la libera circolazione delle persone nello stesso, nel territorio dello Stato italiano, né sussiste agli atti la prova delle violazioni di cui all'art. 4 co.6 d.lgs. n. 286/98;

che pertanto il decreto di espulsione impugnato risulta essere stato emesso illegittimamente sul presupposto delle violazioni di cui agli artt. 4, co.1 e 6, e 13, co.2 lett. a) d.lgs. n. 286/98, evidentemente inesistenti;

il Tribunale, nella persona del giudice onorario, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa

accoglie

il ricorso proposto ex art. 13 co.8 d.lgs. n.286/98 da [...] avverso il decreto di espulsione Cat. A.12/2001-n.12/B/ Espul-n. 642 [...].