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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Arezzo, decreto del 12 maggio 2001

 
est. Tegli
 

Decidendo sul "ricorso ex art.30, co.6. del d.lgs. n. 286/98" presentato il 3 aprile 2001, da [...], avverso il provvedimento del questore di Arezzo notificatogli in data 9 marzo 2001;

- preso atto in particolare, che detto ricorrente "chiede (...e non solo) dichiararsi la illegittimità e quindi l'annullamento del decreto (appunto) del questore di Arezzo del 19.01.2001 con il quale viene (ad esso ricorrente) rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari (...ma altresì, e...) conseguentemente ordinare(arsi) alla questura di Arezzo il rilascio del richiesto permesso di soggiorno";

- atteso, poi, che il [...], a sostegno della propria domanda, adduce, riassuntivamente, i seguenti motivi: "1) violazione [...] degli artt.2, co.1 e 28, co.1, del d.lgs n.286/98 anche con riferimento agli art. 2, 29 e 30 della Costituzione [...]; 2) violazione [...] degli artt. 2, co.6, del d.lgs. n. 286/98 e art. 3, co.3, del d.p.r. n. 34/99 [...]; 3) violazione di legge ex artt. 7 e seg. della l. n. 241/90";

- considerato, allora, che, secondo specifiche previsioni del Testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, da un verso e in genere, "ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato" (cfr. art. 2, co.6), dall'altro, e specificamente, "il decreto di espulsione [...] nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e (appunto) l'espulsione sono comunicati all'interessato unitamente alla indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola" (cfr. art. 13, co.7);

- considerato, altresì ed ancor più in particolare, che, a norma dell'art. 3, co. 3, del Regolamento di cui al d.p.r. 31 agosto 99, n. 394, "recante norme di attuazione del Testo unico" sopra richiamato, "se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento (...) di espulsione (...) deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto (...redatta) nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile, in una delle lingue francese, inglese o spagnola, o secondo la preferenza indicata dall'interessato (...)";

- atteso, quindi, che, nel concreto, non solo non figura in alcun modo indicato se ed eventualmente perché non sia stato possibile tradurre il decreto di espulsione o accompagnato lo stesso con una sintesi del suo contenuto redatta in lingua albanese, nella lingua cioè nota a [...], ma, altresì, non v'è prova alcuna che, questi, quando ebbe "la notifica" del provvedimento in questione, capisse l'italiana e/o, comunque, abbia asserito, non tanto di conoscerlo quanto, soprattutto, di comprenderlo, nel senso di rendersi pienamente conto del significato di ciò che, in detta lingua, gli veniva, appunto, espresso e/o scritto;

- ravvisato, inoltre, che, al fine di cui trattasi, il fatto di essere il testo del citato provvedimento accompagnato da una versione in inglese, nulla o ben poco rilevi, e ciò, a fronte, proprio, della testuale previsione delle norme sopra richiamate per le quali, giova ribadirlo, il decreto di espulsione avrebbe dovuto essere portato a conoscenza dell'odierno ricorrente in una lingua a lui nota o da lui preferita;

- ravvisato, altresì, che la circostanza di avere il Berisha tempestivamente proposto il ricorso de quo e svolto le proprie difese, non abbia, non possa, avere sanato la dedotta invalidità, e ciò, considerata proprio la specificità di quelle particolari garanzie di forma alle quali il legislatore ha chiaramente inteso assoggettare atti del genere, appunto, di quello in argomento;

- ritenuto, pertanto, da un verso, che, nel concreto, ricorra una evidente violazione di legge, dall'altro, e di conseguenza, che detta violazione renda il predetto decreto viziato da nullità e, come tale, inapplicabile, giacché, essa violazione, "pur attenendo non ai presupposti (dell'atto) ma alla conoscibilità (del relativo contenuto...) non è vizio della notifica ma [...] dell'atto stesso" dal momento che, dovendo questo "[...] essere comunicato in quanto tradotto" (v. combinato disposto dell'art. 3, co.3, del Regolamento, e degli artt. 2, co.6 e 13, co.7 del Testo unico, citati), "la comunicazione non è semplicemente il modo di far pervenire nella disponibilità conoscitiva del destinatario il testo del documento-provvedimento, ma è questo medesimo, in quanto se stesso - nei suoi contenuti essenziali in sé ed essenziali in quanto conoscibili - reso, appunto, conoscibile" (v. ord. Pret. Roma, sez. civile 3, 23 gennaio 99, n. 46170);

- ritenuto, altresì, che, al di là della rilevanza o non, della fondatezza o non, delle ulteriori allegazioni di parte ricorrente, l'opposizione meriti, dunque, accoglimento ancorché nel senso e nei limiti di cui in dispositivo; [...].

P.Q.M.

dichiara nullo e, di conseguenza, inapplicabile il decreto di espulsione adottato il 19 gennaio 2001 dal questore di Arezzo sulla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari presentata da  [...].