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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Firenze. ordinanza del 6 aprile 2001

 
est. Governatori
 

Nella causa civile promossa da [...] contro prefetto di Firenze.

Il giudice, sciogliendo la riserva che precede;

rilevato che dal visto apposto sul passaporto del ricorrente risulta che lo stesso in data 4.4.2000 era entrato in Portogallo, a Lisbona e non già a Roma; che non vi è prova che egli in tale data avesse fatto il suo ingresso in Italia, non apparendo decisivo quanto risulta dal foglio notizie della questura del 19.3.2001, sottoscritto dal ricorrente, ma evidentemente compilato da un terzo (per l'appunto il compilatore),

considerato che nulla risulta sulla presenza di congiunti, mentre per contro il ricorrente ha la sorella regolarmente residente in Italia, e non aveva interesse a tacere la circostanza;

rilevato comunque che l'art. 2 co.6 d.lgs. n. 286/98 dispone che "ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso il soggiorno e l'espulsione gli atti sono tradotti anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue inglese, francese o spagnolo, con preferenza per quella indicata dall'interessato";

rilevato che nel caso di specie il ricorrente non parla la lingua italiana, e che comunque nessun elemento vi è in atti circa la sua eventuale comprensione dell'italiano ed anzi il foglio di notizie venne redatto in lingua italiana e portoghese;

rilevato che il decreto di espulsione non indica alcuna ragione della omessa notifica nella lingua comprensibile all'interessato;

rilevato che la traduzione non è adempimento formale fine a se stessa ma funzionale a garantire il diritto di difesa, senza che possa invocarsi la sanatoria dell'atto per effetto della tempestiva presentazione del ricorso, non ravvisandosi i presupposti per farsi applicazione dell'art. 156 co.3 c.p.c. dettato, in materia di atti processuali al decreto di espulsione che è atto amministrativo;

rilevato che la comunicazione del decreto di espulsione costituisce il momento perfezionativo dell'iter procedimentale che porta alla emissione del decreto di espulsione;

che di conseguenza l'illegittimità della comunicazione comporta l'inefficacia dell'intero decreto di espulsione, in quanto non adottato e portato a conoscenza dell'interessato secondo il corretto e completo procedimento previsto dalla legge;

ravvisati giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del procedimento;

P.Q.M.

annulla il decreto di espulsione emesso dal prefetto di Firenze il 19.3.2001 nei confronti di [...].