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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Firenze, ordinanza del 10 febbraio 2001

 
est. Gatta
 

Rilevato che nel caso di specie deve essere applicata la normativa di cui all'art. 19, co. 1, d.lgs. n. 286/98 e di cui all'art. 28, co. 1, lett. d) del regolamento di attuazione del testo unico sull'immigrazione emanato con d.p.r. n. 394/99 che vieta l'espulsione verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere inviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalle persecuzioni;

rilevato che in siffatti casi il questore deve rilasciare il permesso di soggiorno;

rilevato che è notorio che la situazione in Kosovo, patria del ricorrente, risulta tuttora caratterizzata da forti tensioni interetniche e sviluppi criminali che fanno permanere un clima di forti contrapposizioni;

osservato che la questura di Firenze ha disatteso immotivatamente la circolare dell'11.10.2000 con la quale si invitava a rinnovare il permesso di soggiorno per motivi umanitari dopo la scadenza del precedente permesso e sempre che non vi fossero motivi ostativi alla permanenza del soggetto nel territorio nazionale;

ritenuto pertanto che il ricorrente deve presentarsi in questura e chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno per i motivi di cui all'art. 19 d.lgs. n. 286/98 e 28, co. 1, lett.d) del regolamento di attuazione e che, pertanto, occorre rinviare il procedimento al 20.3.2001, h.12 per verificare se l'interessato si è attivato per ottenere il permesso o se il medesimo gli è stato negato per motivi ostativi alla permanenza del soggetto nel territorio nazionale diversi da quelli previsti nell'art.19 citato;

sospende

il provvedimento di espulsione del 15.1.2001 nei confronti di [...] e rinvia all'udienza del 20.3.2001 h.12.