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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Torino, ordinanza del 26 gennaio 2001

 
est. Semini
 

Il giudice a scioglimento della riserva, esaminati atti e documenti di causa, rilevato:

- che nei confronti di [...] in data 12.1.2001 il prefetto di Torino ha adottato provvedimento di espulsione ex art. 11 l. n.40/98, rilevando che lo stesso, entrato nel territorio italiano in data 29.10.1999, non ha richiesto il permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi come previsto dall'art. 5, co.2 della citata legge, senza che tale omissione sia giustificata da motivi di forza maggiore;

- che il [...] ha proposto ricorso in opposizione, deducendo l'illegittimità del provvedimento impugnato in quanto varrebbe a vanificare la regolare procedura diretta alla sua assunzione presso una ditta di autotrasporti; sentito il ricorrente personalmente.

Osserva

La mancata richiesta del permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi costituisce, ai sensi dell'art. 13, co.2 lett. b) l. n. 40/98, una condizione che obbliga il prefetto ad adottare il provvedimento di espulsione; unico temperamento al rigore della norma è la dimostrazione da parte dello straniero della sussistenza di una causa di forza maggiore che non gli abbia consentito di adempiere a tale obbligo nel termine indicato, onde la pura dimenticanza o l'asserita ignoranza della legge non costituisce valida giustificazione.

A tal proposito, va peraltro rilevato come il Consiglio di stato abbia ritenuto il termine di otto giorni non perentorio, dovendo l'autorità di pubblica sicurezza valutare le ragioni del ritardo, specie in presenza di particolari situazioni personali dello straniero; ciò in considerazione del fatto che, essendo la finalità del permesso di soggiorno quella di consentire un controllo sul movimento della popolazione straniera, tale finalità può essere ugualmente perseguita anche se lo straniero presenti in ritardo la sua richiesta (v. Cons. di stato n. 870/1999).

Ora, nel caso specifico il ricorrente risulta essere entrato regolarmente nel territorio dello Stato italiano in data 29.10.2000, munito di passaporto con visto Schengen scaduto il 10.4.2000; lo stesso ha poi dichiarato di avere ricevuto una offerta di lavoro da una ditta di autotrasporti per conto della quale ha effettuato alcuni viaggi all'inizio di gennaio come "prova" ai fini dell'assunzione.

Tali dichiarazioni hanno trovato riscontro nella dichiarazione di disponibilità all'assunzione a tempo indeterminato rilasciata dalla ditta Vender Sud s.r.l., nonché nei dischi del cronotachigrafo prodotti dal ricorrente e relativi ai viaggi dello stesso effettuati nel periodo 11-14.1.2001.

Ora, appare evidente come il decreto di espulsione adottato, se confermato, varrebbe a vanificare la possibilità del ricorrente di regolarizzare la propria situazione nel nostro paese nel rispetto delle previsioni degli artt. 22 e 23 del d. lgs. n. 286/98, che il ricorrente stesso ha dichiarato di conoscere, affermando di avere intenzione proprio a tale scopo di ritornare in Romania, dove tra l'altro tuttora vivono la moglie e il figlio.

Per tutti i motivi sopra esposti e ritenuto che pertanto il ricorrente risulta in condizione di poter godere di un regolare rapporto di lavoro a sanare così la propria situazione, il ricorso proposto da Matei Paul Vasile avverso il provvedimento di espulsione notificatogli in data 12.1.2001 deve essere accolto.

P.Q.M.

in accoglimento del proposto ricorso, annulla il decreto di espulsione emesso dal prefetto della provincia di Torino in data 12.1.2001 nei confronti di [...].