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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Bologna, ordinanza del 5 settembre 2001

 
est. Palumbi
 

A scioglimento della riserva di cui al verbale 30.8.2001, osserva quanto segue.

L'intera materia dello status di rifugiato politico e dell'asilo politico da intendersi ora appartenete alla giurisdizione del G.O. ("La qualifica di rifugiato politico ai sensi della convenzione di Ginevra del 29 luglio 1951 costituisce, come quella di avente diritto all'asilo (dalla quale si distingue perché richiede quale fattore determinante un fondato timore di essere perseguitato, cioè un requisito non richiesto dall'art. 10, co. 3, cost.), una figura giuridica riconducibile alla categoria degli "status" e dei diritti soggettivi, con la conseguenza che, tutti i provvedimenti assunti dai competenti organi in materia hanno natura meramente dichiarativa e non costitutiva, e le controversie riguardanti il riconoscimento della posizione del rifugiato (così come quelle del riconoscimento del diritto di asilo) rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, una volta espressamente abrogato dall'art. 46 della legge n. 40 del 1998, l'art. 5 del d.l. n. 416 del 1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 39 del 1990 (abrogazione confermata dall'art. 47 del d.lgs. n. 286 del 1998 - Testo unico sull'immigrazione e la condizione dello straniero -), che attribuiva al giudice amministrativo la competenza per l'impugnazione del provvedimento di diniego dello status di rifugiato": Cass. S.U. sent. n. 907 del 17.12.1999).

Da ciò discende necessariamente la sussistenza del potere dell'A.G.O. di conoscere anche tutte le domande cautelari legate da vincolo di strumentalità delle controversie relative al riconoscimento dello status di rifugiato politico o del diritto di asilo.

Certamente è da riconoscere tale vincolo all'istanza volta a conseguire, dopo il diniego del questore, il permesso di soggiorno temporaneo previsto "per richiesta di asilo, per la durata della procedura occorrente, e per asilo" dall'art. 11, comma1, lett. a) del d.p.r. n. 349/99: la ratio della norma risponde, come è evidente, all'esigenza di assicurare allo straniero il libero ed effettivo esercizio del diritto di promuovere e coltivare dinanzi al G.O. il giudizio per il riconoscimento dello status di rifugiato politico ovvero del diritto d'asilo. Deve, pertanto, disattendersi l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle parti convenute in merito all'ordine di rilascio del permesso di soggiorno di cui si discute.

Quanto all'ammissibilità della istanza cautelare in esame sotto il profilo - rilevabile d'ufficio - di cui all'art. 100 cpc. il rigetto dell'istanza presentata al questore di Bologna rende attuale e concreto l'interesse in parola e, quindi, ammissibile il ricorso.

Nel merito, ritiene questo giudice che l'oggettiva ed incontrovertibile pendenza di un giudizio di cognizione ordinaria avente ad oggetto la controversia sul diritto all'asilo costituisca il presupposto necessario e sufficiente per il rilascio al sig. [...] di un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione del giudizio di merito, pendente il quale è stato presentato ricorso in esame.

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso, dispone il rilascio da parte della questura di Bologna in favore del ricorrente di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 11, co. 1, lett. a) del d.p.r. n. 349/99, valido sino alla definizione del giudizio di merito di cui al procedimento iscritto al n. [...] al Tribunale civile di Bologna.