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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Firenze, ordinanza dell'8 giugno 2001

 
est. Cosentino
 

Il giudice, sciogliendo la riserva presa all'udienza del 28.5.2001, osserva:

risulta per tabulas che in data 18.4.2001 il ricorrente ha ottenuto dalla questura di Firenze un invito a presentarsi presso tale ufficio in data 8.8.2001 ai fini della presentazione della richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato. Nella stessa data del 18.4.2001 veniva emesso nei confronti del ricorrente, e a lui notificato, un provvedimento di espulsione ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. b) d.lgs. 286/98, impugnato in questa sede.

Tanto premesso in fatto, si osserva che il suddetto "invito a presentarsi" risulta rilasciato - come emerso dalle informazioni fornite in udienza dal procuratore del ricorrente e non contestate dal rappresentante della prefettura - in base ad una prassi operativa adottata dalla locale questura, secondo cui la stessa non raccoglie le domande di riconoscimento dello status di rifugiato nel momento stesso in cui gli interessati di presentino per proporle, ma invita gli interessati a ripresentarsi in una data successiva (indicata in apposito biglietto di convocazione rilasciato ai richiedenti) per svolgere gli incombenti connessi alla presentazione della domanda.

Con tale prassi amministrativa (la cui legittimità non è sindacabile in questa sede e che, peraltro, appare evidentemente funzionale a garantire l'efficiente operatività dell'ufficio preposto alla ricezione delle domande di riconoscimento dello status di rifugiati) la questura di Firenze ha introdotto un incombente pre procedimentale (fissazione della data per la presentazione dell'istanza), propedeutico all'apertura in senso stretto del procedimento tendente al riconoscimento dello status di rifugiato.

Deve quindi ritenersi che, poiché il suddetto incombente pre procedimentale costituisce un presupposto necessario per la presentazione della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato (in quanto la questura non riceve tale domanda se non nella data appositamente prefissata e comunicata al richiedente), l'assolvimento di tale incombente equivale al compimento del primo atto di impulso del procedimento destinato a concludersi con la pronuncia, da parte della competente Commissione centrale, della concessione o del diniego dello status di rifugiato.

Tanto premesso, deve ritenersi che nella pendenza del procedimento di riconoscimento dello status di rifugiato - e quindi, per le considerazioni sopra svolte, dal giorno in cui la questura ha fissato la data in cui l'interessato deve presentarsi nell'ufficio per presentare la domanda di riconoscimento del suddetto status - la prefettura (a cui la legge non assegna alcun potere di delibazione sommaria in ordine alla fondatezza di tale domanda) non possa adottare un provvedimento di espulsione per la causale di cui alla lettera b) del secondo co. dell'art. 13 T.U., attesa l'evidente incompatibilità dell'espulsione con il diritto di coloro che chiedono il riconoscimento dello status di rifugiati al rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura (art.1, co. 5, d.lgs. 416/89).

Essendo nella specie pacifico che il decreto di espulsione è stato emesso lo stesso giorno in cui il ricorrente si era presentato in questura per farsi assegnare l'appuntamento per la presentazione della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato (la circostanza è peraltro documentale e comunque risulta confermata dalla deposizione acquisita in giudizio), il ricorso va accolto. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale, in composizione monocratica, annulla l'impugnato decreto di espulsione emesso il 18.4.2001 nei confronti di [...].