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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Torino, sentenza del 28 maggio 2001, n. 4763

 
est. Oberto
 

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 25 giugno 1999 [...] cittadino algerino, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente pro tempore, nonché il Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, chiedendo che il giudice adito accertasse e dichiarasse "il diritto dell'attore [...] all'asilo nel territorio della Repubblica italiana, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 3, della Costituzione". Faceva presente il [...] di aver dovuto precipitosamente abbandonare il proprio paese d'origine, in quanto il medesimo, di professione impiegato in un'agenzia immobiliare in [...], apparteneva alla "Organisation nationale des enfants des martyres", organizzazione costituita dai figli dei martiri della guerra di indipendenza algerina che, dopo un primo periodo di appartenenza al F.L.N., aveva deciso la scissione dal medesimo per dissensi politici.

L'atteggiamento di critica di tale organizzazione aveva dato luogo a diverse manifestazioni nel corso delle quali il governo aveva risposto ricorrendo all'esercito e causando numerosi morti. La situazione era poi precipitata negli ultimi tempi, con minacce, attentati ed esecuzioni sommarie. In particolare, il titolare dell'agenzia presso cui il [...] lavorava ed il [...] stesso erano stati minacciati di morte nel marzo 1998 in maniera devastante, tramite l'irruzione nel luogo di lavoro da parte di persone in abiti borghesi. A seguito di tale episodio, terrorizzato da tale situazione, l'attore aveva sporto invano denuncia al procuratore del Tribunale di [...] ed era riuscito a fuggire dall'Algeria. In seguito era venuto a conoscenza del fatto che, dopo il suo allontanamento, i tre impiegati suoi colleghi di lavoro erano stati torturati ed infine barbaramente sgozzati. Concludeva pertanto come sopra specificato.

Si costituiva parte convenuta chiedendo la declaratoria di difetto di legittimazione passiva del Ministero convenuto e, nel merito, rigetto della domanda.

Esperita istruttoria documentale venivano precisate le conclusioni definitive nel corso dell'udienza del 25 gennaio 2001. Il giudice istruttore provvedeva quindi a trattenere la causa a decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali delle memorie di replica.

Motivi della decisione

Il Tribunale di Torino, in persona del giudice istruttore in funzione di giudice unico;

- rilevato, innanzi tutto, la domanda di parte attrice si fonda sull'art. 10, co. 3, Cost.;

- rilevato che al riguardo la giurisprudenza di merito ha stabilito che "la previsione contenuta nell'art. 10, 3 co., della Costituzione pone un preciso precetto giuridico che attribuisce direttamente allo straniero al quale risulta impedito nel paese d'origine l'effettivo esercizio dei diritti e delle libertà democratiche garantite ed assicurate dalla nostra Costituzione un diritto soggettivo perfetto all'ottenimento dell'asilo, pur in mancanza di una legge ordinaria che ne specifichi le condizioni di esercizio e le modalità di godimento. Il riconoscimento del diritto d'asilo (da tenere distinto, per diversità di presupposti soggettivi ed oggettivi, dal diritto al riconoscimento dello status del rifugiato politico di cui all'art. 1 della Costituzione di Ginevra del 1951), non può essere impedito dall'esistenza di una richiesta di estradizione per reati politici da parte del paese d'origine del richiedente (cfr. Trib. Roma, 1 ottobre 1999, in Temi rom., II, p. 1009; Giur. merito, 2000, I, p. 303);

- rilevato che, sullo stesso tema, la Corte suprema, a sezioni unite, ha stabilito che "le controversie che riguardano il diritto di asilo, di cui al terzo comma dell'art. 10 Cost., rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di un diritto soggettivo al quale non è applicabile la disciplina dello "status" di rifugiato (d.l. n. 416 del 1989, convertito in legge 39 del 1990), la quale, invece, espressamente prevede la giurisdizione del giudice amministrativo" (Cass., S.U., 26 maggio 1997, n. 4674);

- ritenuta la persuasività e la condivisibilità dei precetti citati;

- rilevato che ai sensi dell'art. 10, co. 3, Cost. "lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione Italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge";

- ritenuto che la documentazione prodotta da parte attrice (su cui le parti convenute non hanno mosso rilievi di sorta) comprovi nella maniera più evidente la situazione di impedimento, nei confronti dell'attore, dell'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla costituzione italiana;

- ritenuta superflua la richiesta istruttoria orale, necessitando di prova, come noto, solo i fatti contestati e non essendo contestati nel presente giudizio in alcun modo da parte delle amministrazioni convenute i fatti dedotti a prova orale dell'attore;

- valutata negativamente, ex art. 116 c.p.c., la mancata comparizione delle parti convenute all'udienza fissata dal G.I. per gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c.;

- ritenuta, pertanto, l'accoglibilità della domanda di parte attrice;

- ritenuto, in punto spese, che queste debbano soggiacere alla regola della soccombenza;

- rilevato che la presente pronunzia è esecutiva ex lege, senza alcuna necessità di apposita declaratoria in dispositivo, ai sensi dell'art. 282 c.p.c., così come modificato dall'art. 33. l. 353/90.

P.Q.M.

il Tribunale di Torino, in persona del giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunziando; sul contraddittorio delle parti; ogni diversa contraria domanda, eccezione o difesa respinte;

dichiara il diritto di [...] all'asilo nel territorio della Repubblica italiana, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, co. 3, della Costituzione. Condanna le parti convenute al rimborso in favore della parte attrice delle spese del presente giudizio, [...].