Tribunale di Trapani, ordinanza del 6 luglio 2001
Il Tribunale, ritenuto che l'Asgi chiede di partecipare al presente processo ai sensi dell'art. 78 c.p.p., ossia di costituirsi parte civile nel presente processo a tutela di una propria situazione giuridica soggettiva, autonomamente rivendicabile;
- che in tale evenienza non si richiede, a differenza di quanto previsto in tema di intervento dell'art. 93 c.p.p., il consenso della persona offesa di cui all'art. 92 c.p.p.;
- che dalla documentazione allegata alla costituzione di parte civile, e segnatamente dallo statuto della Asgi (artt. 5 e 6), si rivela che tra gli scopi precipui dell'associazione rientra l'affermazione e la tutela, anche nelle sedi giudiziarie, dei diritti e interessi dello straniero;
- che, pertanto, sussiste l'interesse concreto e diretto in capo all'associazione richiesto, nell'applicazione giurisprudenziale, ai fini della legittimazione di parte civile (ex plurimus: cass. sez. 6, 10.1.1990, n. 59, cass. sez. 6, 30.11.1998)
P.Q.M.
Letti gli artt.78 e 91 c.p.p. ammette la costituzione di parte civile in proprio dell'Asgi.