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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Firenze, ordinanza del 3 agosto 2001

 
est. Gatta
 

Il giudice sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 17.1.01.

Rilevato che al ricorrente è stato rilascio un permesso di soggiorno per motivi di "salute" e con la dicitura "con divieto assoluto di esercitare l'attività lavorativa".

Ritenuto che il provvedimento della questura relativo al divieto di esercitare attività lavorativa appare illegittimo dal momento che l'interesse del minore viene seriamente compromesso precludendo al genitore ogni possibilità di reddito lecito.

Osservato che appare evidente la contraddittorietà della concessione del permesso di soggiorno ed il divieto di svolgere attività lavorativa dal momento che è pacifico che si sancisce il diritto alla permanenza sul territorio italiano per il marito genitore a tutela dell'unità familiare sol perché il medesimo possa provvedere al sostentamento proprio e della propria famiglia durante la permanenza in Italia con mezzi provenienti da fonte lecita.

Visto l'art. 30, co. 2, d.lgs. 25.7.98 n. 286 che consente lo svolgimento di lavoro subordinato ed autonomo e che il ricorrente secondo la dichiarazione di disponibilità della Cooperativa [...], potrebbe svolgere un'attività di lavoro retribuita; attesa la natura del procedimento [...].

P.Q.M.

dichiara l'illegittimità del divieto di esercitare l'attività lavorativa apposta al permesso di soggiorno di [...] valido sino al 18.01.01. Spese compensate.