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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Como, ordinanza del 29 marzo 2001

 
est. Fargnoli
 

Sull'istanza di [...], cittadina filippina, volta ad ottenere il ricongiungimento con la madre [...] nata il [...] ai sensi degli articoli 26, 28 d.lgs. 286/98.

1. - Sulla eccezione di incompetenza territoriale proposta dall'avvocatura dello Stato;

rilevato che l'art.28 co. 6, T.U. 286/98, indica la competenza del giudice in cui risiede l'istante in Italia;

ritenuto che tale norma, in base ai principio "lex posterior derogat lege anteriore" deroga alla competenza fissata dal R.D. 1611 del 1993, che indica il foro erariale (Milano) nelle cause in cui lo Stato è parte;

P.Q.M.

rigetta l'istanza di incompetenza territoriale.

2. - Sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'interno;

constatato che il provvedimento impugnato è stato emesso da un organo del Ministero degli esteri;

ritenuto che la prima fase del procedimento terminato con il nulla osta della questura è meramente prodromico all'atto emesso dall'Ambasciata italiana di Manila;

ritenuta fondata l'eccezione processuale proposta;

P.Q.M.

estromette il Ministero dell'interno dal procedimento camerale de quo.

3 - Verificato nel merito che la questura di Como ha ritenuto esistere le condizioni per il ricongiungimento di [...] alla figlia [...]; preso atto del rilascio dei nulla osta da parte della questura;

constatato che la documentazione oggi prodotta dimostra che [...] era "a carico" della figlia [...], lavorante in Italia sin dalla morte del padre [..].;

ritenute credibili le dichiarazioni di [..], con riferimento allo stato di povertà della madre e dell'impossibilità di aiuto da parte delle figlie [...]; considerato che, anche allo stato attuale, [...] appare a carico della figlia [...];

accertato che l'Ambasciata italiana a Manila ha opposto un silenzio - rigetto alla nuova istanza proposta dalla difesa di [...](lettera 10.01.2001) più ampiamente documentata;

ritenuto ricorrere le esigenze di cui all'art. 26 T.U. cit. (diritto all'unità familiare);

letto l'art. 28 T.U. cit. e 737 e segg. c.p.c.

annulla

il provvedimento amministrativo emesso dall'Ambasciata italiana a Manila (15.12.2000) e dispone il rilascio del visto di ingresso in Italia a [...] in Benalla, affinché possa riunirsi alla figlia [...].