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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Torino, decreto del 4 ottobre 2001

 
est. Pio
 

Il giudice a scioglimento della riserva verbale che precede; letti gli atti ed i documenti di causa; sentito personalmente all'udienza il ricorrente e lette le note informative della questura di Torino 4.10.2001;

letto il ricorso con cui [...] proponeva opposizione avverso il decreto di espulsione del prefetto di Torino,. N. 1803/01, emesso in data 25.9.2001 ed in pari data notificato, con il quale veniva disposta l'espulsione ai sensi dell'art. 11, co.2, lett. b), in quanto titolare del permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Biella e revocato in data 10.11.2000;

rilevato:

che si deve ritenere accertato pacificamente in causa, in quanto riferito sia da parte ricorrente che dalla questura nelle note informative in atti, che il ricorrente (entrato in Italia attraverso il confine di Bardonecchia in data 1.9.'96 otteneva permesso di soggiorno in data 18.12.98;

che in data 27.10.2000 il magistrato di sorveglianza di Vercelli applicava al ricorrente la misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato (doc. 3-4 ricorrente);

che in seguito a ciò in data 10.11.2000 la questura di Biella revocava il permesso di soggiorno precedentemente concesso (decreto questore di Biella n. 85/00, notificato in data 13.01.2001; doc. 5 ricorrente), espulsione eseguita in data 25.01.2001;

che, successivamente, su ricorso del difensore dell'odierno ricorrente, il tribunale di sorveglianza di Torino, in data 31.01.2001 (dep. 6.02.2001), sospendeva l'esecuzione della sopra citata ordinanza del magistrato di sorveglianza di Vercelli (doc. 6 ricorrente);

che, successivamente, su ricorso del difensore del ricorrente (avverso il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno, della questura di Biella) il TAR Piemonte accoglieva in sede cautelare la domanda "ai fini del riesame", in data 18.04.2001 (ord. 401/01, doc. 7 ricorrente);

che a seguito dei due provvedimenti di cui sopra il ricorrente (nel frattempo rientrato in Italia ex art. 17 d.lgs. 286/98), in data 21-22.05.2001 chiedeva alla questura di Biella il ripristino della "materiale efficacia del permesso di soggiorno" rilasciato dalla stessa questura in precedenza al ricorrente, in data 17.08.99 e valido fino al 16.08.2001, senza però ottenere risposta (doc. 8 ricorrente);

che, come peraltro osservato anche dalla circolare del Ministero dell'interno citata dal difensore (1.07.2000 n. 300), in caso di accoglimento in sede cautelare del ricorso avverso il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno "l'effetto della sospensiva, di norma, è quello di ripristinare sia pure con effetti provvisori lo status quo ante...";

che, pertanto, allo stato appare opportuno sospendere ex art. 295 c.p.c. il presente procedimento in attesa che la magistratura amministrativa decida in merito al ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno, in quanto atto logicamente e temporalmente pregiudiziale al decreto di espulsione qui opposto, costituendone il presupposto giuridico;

che si pone, tuttavia, il problema della sospensione, nelle more della definizione del giudizio amministrativo, dell'efficacia del provvedimento impugnato;

che, in via generale, non compete all'autorità giudiziaria ordinaria, che conosce di un provvedimento amministrativo (ex art. 2, 4 e 5 legge 2248/1865, all. E), la decisione inerente alla sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato in assenza di una espressa previsione normativa (come, ad es., in tema di opposizione a sanzioni amministrative, sub. art. 22, u.c., l. 689/81);

che, tuttavia, sul punto si è autorevolmente espressa di recente, la Corte costituzionale, con sentenza 31.5.2001 n. 161, la quale ha riconosciuto la possibilità al giudice ordinario, in subjecta materia, di concedere una qualche forma di tutela cautelare "allorché, patologicamente deviando dallo schema normativo astratto, il procedimento non possa concludersi nei dieci giorni fissati; ciò che potrebbe accadere ad esempio nelle ipotesi di legittimo impedimento del giudice, o di sua astensione o ricusazione, o per interruzione necessitata del procedimento";

che "in questi casi particolari ed eccezionali", prosegue la Corte nella citata sentenza, "venendo meno la contiguità temporale fra l'introduzione del giudizio e la sua definizione, la tutela cautelare non sarebbe superflua, per chi non è inibito al giudice dell'opposizione di individuare lo strumento più idoneo, nell'ambito dell'ordinamento, per sospendere l'efficacia del decreto prefettizio impugnato";

che a parere dello scrivente, nelle "eccezionali" ipotesi prese in esame dalla Corte costituzionale può farsi rientrare quella in oggetto, ossia quella contemporanea pendenza di un procedimento giurisdizionale amministrativo (i cui tempi sono più lunghi rispetto a quelli del presente procedimento), ove però è già intervenuta una pronuncia del giudice amministrativo, sia pure in sede cautelare, circa la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora;

ciò osservato, letto l'art. 13 d.lgs. 286/98,

P.Q.M.

sospende ex art. 295 c.p.c., il presente giudizio in attesa delle definizioni del giudizio pendente avanti al Tar Piemonte (R.G. 538/01), avverso il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno del questore di Biella, in data 10.11.2000, decreto n. 85/00, notificato in data 13.01.2001;

sospende l'efficacia esecutiva del decreto di espulsione del prefetto della provincia di Torino n. 1803/01, emesso in data 25.9.2001, ed in pari data notificato, nei confronti di [...], impugnato con il presente procedimento.