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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Torino, ordinanza del 13 settembre 2001

 
est. Dughetti
 

Visto il ricorso depositato in data 8.9.2001, nell'interesse di [...], avverso il decreto di espulsione di data 4.9.2001 emesso dal prefetto della provincia di Torino; visti gli atti e sentite le parti all'udienza del 13.9.2001; in merito osserva

- le censure mosse al decreto di espulsione riguardano l'omessa traduzione dell'atto nella lingua madre della ricorrente (moldavo), in violazione di quanto previsto dall'art. 13 co. 7, d.lgs. 286/98;

- in merito appare rilevante osservare come la più recente giurisprudenza abbia superato l'indirizzo sino ad ora vigente, in base al quale la traduzione del provvedimento in lingua conosciuta dal destinatario era da ritenersi strumentale all'effettivo esercizio del diritto di difesa, non costituendo per contro requisito di legittimità dell'atto stesso. Invero con pronuncia del luglio del 2001 (n. 9138) la Corte di cassazione ha sancito la nullità del decreto di espulsione non tradotto nella lingua madre del destinatario, sostenendo che la traduzione in lingua francese, inglese e spagnolo riveste mero carattere residuale, a cui ricorrere solo nel caso di impossibilità (da giustificare) di rendere noto al destinatario dell'atto nella sua lingua.

Tale obbligo viene meno solo nel caso di comprovata conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero. Tale profilo acquista rilievo, laddove impone al giudice, una valutazione fondata su elementi concreti e tali da rendere "logicamente argomentata la prova della conoscenza".

Orbene rileva osservare come nel caso di specie, l'unico elemento relativo alla conoscenza della lingua italiana sia dato da quanto emerge dal verbale di s.i.t. in atti, laddove si afferma che "il cittadino extracomunitario comprende la lingua italiana". In merito occorre rilevare che non appare chiaro se la comprensione dell'italiano, come indicata nel verbale, riguardi anche la lingua scritta, circostanza rilevante, atteso che il decreto di espulsione (e quindi le modalità di impugnazione e quant'altro attiene all'esercizio del diritto di difesa) è atto scritto.

Per contro il ricorrente ha chiesto per l'udienza l'ausilio di un interprete, precisando in sede di interrogatorio di conoscere in modo approssimativo l'idioma italiano e di non essere in grado di leggere in tale lingua.

Allo stato pertanto e sulla base degli elementi emergenti dall'istruttoria, non appare pienamente provata la conoscenza della lingua italiana del [...];

occorre ancora rilevare che l'atto impugnato non motiva l'impossibilità di traduzione in lingua madre, atteso che, occorre ribadire, la traduzione in inglese del provvedimento non sana la nullità.

La circostanza infine che il ricorrente abbia tempestivamente impugnato l'atto non costituisce una condotta tale da elidere la nullità, poiché la violazione della norma relativa alla lingua costituisce una violazione del diritto di difesa, non sanabile a norma dell'art. 156, co. 3 c.p.c. (pronuncia citata).

- Ritiene pertanto il giudice, sulla base dei bravi motivi di cui sopra, di accogliere il ricorso, con conseguente declaratoria di inefficacia dell'atto impugnato.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara inefficace il decreto di espulsione intimato dal prefetto di Torino nei confronti di [...].