ASGI

ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
Indietro
 
 

Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza del 23 gennaio 2007, n. 2188

 
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'illegittimità del provvedimento di espulsione adottato nei confronti dello straniero che abbia in corso una procedura di regolarizzazione ai sensi del decreto legge del 9 settembre 2002, n. 195, convertito nella legge 9 ottobre 2002, n. 222.
 

Repubblica italiana

in nome del popolo italiano

la Corte Suprema di Cassazione

Sezione Prima Penale

Composta dagli Ill.mi Magistrati:

Dott. GEMELLI Torquato - Presidente

Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere

Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere

Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere

Dott. CASSANO Margherita - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) F.N., N. IL (OMISSIS);

avverso Sentenza del 12/01/2006 Tribunale Monocratico di Foggia - Sezione Distaccata di Cerignola;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Vancheri Angelo;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Viglietta Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Osserva: 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con sentenza del 12.1.2006 il Tribunale Monocratico di Foggia - Sezione Distaccata di Cerignola - assolveva il cittadino senegalese F.N., imputato del reato previsto D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter e succ. mod. - contestatogli per essersi, senza giustificato motivo, trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartitogli dal Questore di Foggia con provvedimento in data 13/10/2002 - perchè il fatto non sussiste.

Osservava in particolare il Tribunale che l'ordine del Questore era da disapplicare, in quanto l'espulsione era stata disposta mentre era in corso pratica di regolarizzazione ai sensi del D.L. 9 settembre 2002, n. 195, art. 2, mentre ancora non era decorso il termine previsto dalla legge, e, inoltre, l'ordine questorile si poneva in esecuzione del provvedimento di espulsione adottato in pari data dal Prefetto di Foggia, da ritenere illegittimo perchè redatto in lingua (italiano) non conosciuta dallo straniero, mentre l'idioma da lui conosciuto era il francese.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso diretto per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge e vizio della motivazione, deducendo in particolare che il decreto di espulsione era stato adottato nei riguardi del predetto straniero, che però aveva all'epoca declinato le false generalità di G.G., e nei confronti di tale nominativo non risultava pendente alcuna pratica di regolarizzazione; inoltre il decreto di espulsione non era stato tradotto in lingua francese, conosciuta dall'imputato, per la semplice ragione che il medesimo, in sede di notifica del decreto di espulsione, aveva indicato l'italiano e l'inglese come lingue preferite per le comunicazioni.

Il ricorso appare infondato.

E' pacifico, come si evince dalla sentenza impugnata, che nella fattispecie, prima della emissione dell'ordine di espulsione da parte del Prefetto di Foggia, adottato il 13.10.2002 - e quindi entro la data prescritta dalla legge (11.11.2002) - l'imputato, tramite il suo datore di lavoro (tale S.M.), aveva presentato istanza di regolarizzazione ai sensi del D.L. 9 settembre 2002, n. 195, art. 1, convertito con la L. 9 ottobre 2002, n. 222 (cosiddetta dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare).

Di conseguenza, alla data del provvedimento di espulsione, era in corso la procedura di cui sopra, conseguente alla segnalazione del F. come irregolarmente occupato alle dipendenze di una impresa italiana.

Orbene, il D.L. n. 195 del 2002, art. 2, prevede il divieto di adozione di provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale, fino alla data di conclusione della relativa procedura, nei confronti dei lavoratori che, come l'imputato, abbiano presentato, nel termine di legge, la domanda di regolarizzazione.

Da ciò deriva irrimediabilmente che il provvedimento di espulsione, in quanto emesso contro un esplicito divieto di legge, non poteva che essere ritenuto illegittimo.

A nulla rileva che l'imputato, entrato clandestinamente in Italia, avesse dichiarato false generalità ( G.G. anzichè F. N.), per la ragione che la domanda di "emersione" era stata presentata con l'indicazione delle vere generalità e, comunque, il divieto di espulsione deve ritenersi applicabile anche nei confronti dell'odierno imputato, dal momento che, ai sensi del D.L. n. 195 del 2002, art. 1, comma 8, lett. c), l'esclusione dalla possibilità di regolarizzazione riguarda esclusivamente i lavoratori stranieri che siano stati denunciati per i delitti di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p., fra i quali non rientrano quelli previsti dagli artt. 495 e 496 c.p., che non consentono l'arresto in flagranza neanche in via facoltativa.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va quindi respinto, rimanendo assorbita la questione riguardante la conoscenza della lingua italiana.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Deciso in Roma, il 14 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2007