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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Arezzo, ordinanza del 18 luglio 2001

 
est. Tegli
 

Decidendo sulle opposizioni riunite proposte, con distinti ricorsi depositati entrambi il 9.7.2001, da [...] avverso il decreto si espulsione adottato nei confronti di quest'ultimo dal prefetto di Arezzo il giorno 4 dello stesso mese di luglio:

- preso atto di quanto dedotto dagli opponenti (v. rispettivi ricorsi);

- preso atto, altresì, che, nel procedimento in questione, detto prefetto, e la questura di Arezzo, benché tempestivamente convocati, non risultino essersi costituiti;

- considerato, poi, che, secondo espresse previsioni del Testo unico, di cui al decreto legislativo 25.7.1998, n. 286, recante "disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", da un verso ed in genere, "ai fini (proprio) della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione e, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato" (v. art. 2, co. 6), dall'altro ed in particolare, "il decreto di espulsione (...) nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e (appunto) l'espulsione sono comunicati all'interessato unitamente alla indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola" (v. art. 13, co.7);

- considerato, inoltre ed ancor più in particolare, che, a norma dell'art. 3, co.3, del Regolamento di cui al d.p.r. 31.8.1999, n. 39, "recante norme di attuazione del testo unico" sopra richiamato, "se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento (...) di espulsione (...) deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto (redatta) nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, a secondo la preferenza indicata dall'interessato (...)";

- atteso che, nello specifico, non solo non figura in alcun modo indicato se ed eventualmente perché non sia stato possibile tradurre il decreto di espulsione o di accompagnare lo stesso con una sintesi del suo contenuto redatta in lingua slava, nella lingua cioè nota al [...], ma, altresì, non vi è prova alcuna che questi, all'atto della comunicazione del provvedimento, abbia dichiarato di conoscere l'italiano e/o sia stato invitato ad indicare e/od abbia indicato per quale delle tre lingue alternative (inglese, francese o spagnola) diverse, appunto, dalla slava, avesse preferenza;

- ravvisato, ancora, che, al fine di cui trattasi, il fatto di essere la comunicazione del provvedimento redatta sia in lingua italiana, sia in lingua spagnola, nulla o ben poco rilevi, e ciò, a fronte, proprio, della testuale previsione delle norme sopra richiamate per le quali, giova ribadirlo, il decreto di espulsione avrebbe dovuto essere portato a conoscenza dell'odierno ricorrente in una lingua a lui nota o da lui preferita;

- ritenuto, pertanto, che, nella specie, da un verso, ricorra una evidente violazione della legge, dall'altro, e di conseguenza, che detta violazione renda il citato decreto nulla e, in quanto tale, non applicabile giacché essa violazione, "pur attenendo non ai presupposti (dell'atto) ma alla conoscibilità (del relativo contenuto...) non è vizio della notifica ma (...) dell'atto stesso" dal momento che, dovendo questo "(...) essere comunicato in quanto "adottato" (v. combinato disposto dell'art. 3, co.3, del regolamento e degli artt. 2, co.6, e 13, co. 7, del T.U. citati), "la comunicazione non è semplicemente il modo di far pervenire nella disponibilità conoscitiva del destinatario il testo del documento - provvedimento, ma è questo medesimo in quanto in se stesso - nei suoi contenuti essenziali in sé ed essenziali in quanto conoscibili - reso, appunto, conoscibile" (v. ord. Pret. Roma, 3 sez. civile, 23.1.1999, n. 46170);

- ritenuto, altresì, che, sempre nella specie, al di là della rilevanza o non, della fondatezza o non, delle diverse ulteriori argomentazioni addotte dai ricorrenti, le opposizioni proposte da questi ultimi, meritino comunque accoglimento;

- ravvisato, infine, che, per quanto concerne le spese del procedimento, sussistano, invece, validi motivi per decidere così come in dispositivo;

P.Q.M.

fatta concreta applicazione degli artt. 13, co. 9, e 13 bis, co. 1, del d.lgs. 286 del 1998, dichiara nullo e, in ogni caso, illegittimo il decreto di espulsione così come adottato, in data 4.7.2001, dal prefetto di Arezzo nei confronti di [...].