ASGI

ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
Indietro
 
 

Tribunale di Torino, ordinanza del 14 giugno 2001

 
est. Beltramino
 

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.6.2001; rilevato che l'ambito della cognizione del giudice ordinario, investito del ricorso ex art.11 1. 40/98, si estende alla verifica della legittimità del provvedimento impugnato, sotto il profilo dei vizi tipici dell'incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere, sicché mai può estendersi all'apprezzamento dei criteri di opportunità e di convenienza cui si informa l'attività amministrativa discrezionale;

considerato che, in particolare, la Suprema corte ha avuto modo di precisare che in tema di espulsione amministrativa, l'appartenenza ad una delle categorie indicate dall'art. 1, l. n. 1423/1956 (appartenenza che, ai sensi dell'art. 13, co.2, lett. c, d.lgs. n. 286/1998, costituisce presupposto dell'espulsione disposta dal prefetto), non va accertata dall'autorità giudiziaria, bensì dalla stessa autorità amministrativa, costituendo tale accertamento il presupposto dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti (Cass. 16.11.00, n.14853);

rilevato che, per costante giurisprudenza amministrativa, il provvedimento di diffida del questore ex art. 1, l. n. 1423/1956, appare incensurabile sul piano della legittimità qualora l'autorità amministrativa, nel valutare fatti oggettivamente esistenti e debitamente provati, sia pervenuta alla conclusione che il modello comportamentale complessivo del soggetto faccia ragionevolmente presumere la persistenza di una situazione di pericolosità sociale;

rilevato che, nel caso in esame, il provvedimento di espulsione è stato motivato sulla valutazione del ricorrente quale persona pericolosa e rientrante nelle categorie indicate dall art. 1, l. 1423/56, alla luce delle circostanze che il Mocanu risulta essere entrato clandestinamente nel territorio nazionale, essere stato più volte segnalato e tratto in arresto per reati contro il patrimonio, e non risulta aver mai svolto attività lavorativa in regola con le norme che disciplinano il lavoro in Italia sebbene sia incontestato che il ricorrente abbia presentato istanza di regolarizzazione per l'avviamento al lavoro subordinato ai sensi del d.p.c.m. 16.10.1998; considerato che, pur con le premesse sopra svolte, il giudice ordinario, in sede di giudizio di legittimità, deve comunque verificare il corretto accertamento dei presupposti dell'atto amministrativo, nonché la congruità fra essi e le conseguenze che se ne traggono, nonché l'eventuale esorbitanza dell'esercizio del potere discrezionale rispetto al perseguimento del fine pubblico che si presenti come attuale, esorbitanza censurabile sotto il profilo del cd. eccesso di potere;

rilevato che l'art. 1, l. 1423/1956, richiede, ai fini della pericolosità sociale, la configurabilità di una condotta abituale di vita;

considerato che le ipotesi delittuose ascritte appaiono ormai risalenti nel tempo (essendo relative agli anni 1996, 1997 e 1998) e nulla l'amministrazione ha dimostrato di aver accertato per il periodo successivo;

ritenuto inoltre che relativamente ad almeno due degli episodi delittuosi ascritti (quello in data 24.11.1997, per cui è intervenuta sentenza del pretore di Pinerolo passata in giudicato, allegata in atti, e quello in data 30.7.1997 (rectius, 30.6.1997) di cui vi è in atti il verbale di ricezione di denuncia orale) deve escludersi, per le modalità degli stessi, che dai medesimi possa desumersi che il Mocanu viva abitualmente con i proventi di attività delittuose;

considerato infine che, in relazione allo svolgimento di attività lavorativa, il ricorrente ha comprovato, mediante la produzione del contratto di lavoro e delle buste paga per il periodo marzo - dicembre 2000, di aver svolto attività di lavoro subordinato, percependo redditi congrui al fine di garantire il proprio sostentamento;

rilevato che, relativamente all'epoca successiva al dicembre 2000 a seguito della cessazione dell'attività da parte del datore di lavoro, il ricorrente ha prodotto offerta di assunzione da parte di altra impresa;

considerato che l'eventuale violazione della normativa disciplinante il lavoro subordinato è inconferente ai fini della valutazione da operarsi in questa sede, concernente l'individuazione e l'apprezzamento delle fonti di reddito ai fini della verosimiglianza del ricorso alla commissione di reati per il sostentamento;

rilevato infine che le vicende relative al diniego del permesso di soggiorno non costituiscono di per sé valido presupposto per l'inclusione tra i soggetti socialmente pericolosi;

ritenuto pertanto che, per le considerazioni sovra esposte, il provvedimento di espulsione impugnato deve ritenersi illegittimo, non essendovi congruenza fra gli accertamenti effettuati e le conseguenze tratte ed essendo insufficientemente motivata l'inclusione del ricorrente nella categorie dei soggetti socialmente pericolosi;

ritenuta la sussistenza di motivi per pronunciare la compensazione delle spese di lite;

P.Q.M.

accoglie il ricorso proposto da [...] avverso il decreto di espulsione n.1190/00 del prefetto della provincia di Torino, notificato in data 28.5.01; compensa fra le parti le spese di lite.