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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Agrigento, ordinanza del 7 novembre 2001

 
est. Conti
 

Il giudice incaricato per i provvedimenti di cui alla legge 6.3.1998 n. 40, sciogliendo la riserva di decidere espressa all'udienza odierna nei procedimenti riuniti promossi da [...] nato in Sudan [... ] + [n.d.r.: altri 17 cittadini sudanesi], nei confronti del prefetto di Agrigento ha pronunciato la seguente ordinanza.

Premesso

- che con decreti, in data 29 e 31.10.2001, è stata disposta l'espulsione degli stranieri sopra citati;

- che è stato proposto ricorso avverso detti decreti per i motivi di cui agli atti.

Ritenuto

che i decreti di espulsione sono stati notificati agli interessati non in lingua araba ma in inglese e nel provvedimento non è stato fatto alcun cenno in ordine alla impossibilità di notifica nella lingua madre e al criterio di scelta di quella residuale, con violazione dei diritti di difesa;

che gli stranieri hanno chiesto asilo politico e/o il riconoscimento dello status di rifugiati per cui doveva essere attivata l'apposita procedura prima dell'espulsione;

che, infine, data la notoria presenza in Sudan di un regime non democratico e la lotta interna esistente, l'espulsione non poteva essere disposta per il divieto previsto dall'art.17 l. 40/98.

P.Q.M.

accoglie i ricorsi riuniti e, per l'effetto, dichiara inefficaci nei confronti degli stranieri di cui in epigrafe i decreti di espulsione emessi dal prefetto di Agrigento in data 29 e 31.10.2001.