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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Genova, ordinanza del 5 luglio 2001

 
est. Maganza
 

Il g.i., sciogliendo la riserva che precede; ritenuta anzitutto, la competenza dell'a.g.o. in ordine al ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto, giacché come più volte affermato dalla giurisprudenza della Cassazione le controversie relative al riconoscimento della qualifica di rifugiato politico, o di avente diritto all'asilo, sono riconducibili a status, ovvero a diritti soggettivi, direttamente ed immediatamente protetti dall'art. 10 Cost., e perciò i relativi provvedimenti hanno natura dichiarativa, e non costitutiva;

ritenuto che va, in particolare, disattesa la eccezione della avvocatura dello Stato,  se-

condo cui sussisterebbe comunque un difetto di giurisdizione in ordine alla istanza cautelare che "di fatto contesta il decreto del questore di Genova 14.11.2000" (e cioè la intimazione al ricorrente di lasciare il territorio nazionale);

che, infatti, il [...], il quale si è rivolto al tribunale per far accertare nel merito il suo diritto allo status di rifugiato politico, o almeno il suo diritto di asilo, di tale diritto chiede al tribunale anche la tutela in via urgente, risultando la posizione soggettiva da lui fatta valere esposta a grave ed irreparabile pregiudizio - all'evidenza - anche dalla esecuzione del citato decreto di espulsione;

ritenuto quanto al fumus boni iuris, che la necessità per il ricorrente di un provvedimento che gli consenta, seppure in via provvisoria ed urgente, di rimanere in Italia e di non fare rientro nel suo paese, dove egli sarebbe esposto al rischio di subire altre violenze ed altri trattamenti, anche detentivi, arbitrari, trova riscontro nelle sue produzioni, nonostante la esiguità degli elementi finora a disposizione, ma tenuto conto, d'altra parte, della presumibile difficoltà, per lo stesso ricorrente, di procurarsi idonei mezzi di prova, documentali o di altro tipo, a sostegno delle sue deduzioni;

considerato che la sopra descritta necessità va individuata, ad una indagine seppur limitata e sommaria, nelle dichiarazioni rese dallo stesso [...], cittadino camerunese, fin dal suo ingresso in Italia, nella sua militanza in una organizzazione politica (Social democratic front del Camerun - S.D.F.) che continua a subire minacce e persecuzioni nello Stato camerunese, secondo quanto si evince dalle relazioni prodotte dal ricorrente, ed altresì nelle personali vicissitudini del giovane, avendo egli subito dopo il suo arresto, a Donala, un anno di detenzione, senza che sia stato svolto nessun processo, e senza aver potuto difendersi in alcun modo;

ritenuto, infine, che quanto fin qui esposto induce a ravvisare la concreta sussistenza anche del cd. periculum in mora, giacché se [...] non trovasse più ospitalità nel nostro paese, nelle more del giudizio da lui già introdotto, la sua libertà e la sua stessa incolumità potrebbero trovarsi a rischio di pregiudizio grave ed irreparabile.

P.Q.M.

visto l'art. 700 c.p.c. dichiara che il cittadino camerunese [...], nato a Donala (Camerun) [¼], ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato italiano fino all'esito del giudizio da lui introdotto [...].