Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza del 26 giugno 2009, n. 22080
Non può ragionevolmente dubitarsi che per un minore, specie se in tenerissima età, subire l'allontanamento di un genitore, con conseguente impossibilità di avere rapporti con lui e di poterlo anche soltanto vedere, costituisca un sicuro danno che può porre in serio pericolo uno sviluppo psicofisico armonico e compiuto.